Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
1. Sono istituite per la Regione siciliana, con sede in Palermo, una Sezione di controllo ed una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
Art. 2
1. La Sezione di controllo, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti:
1) esercita il controllo sugli atti del Governo e dell'Amministrazione regionale;
2) verifica il rendiconto generale della Regione.
2. Nel caso di rifiuto di registrazione, i poteri spettanti ai Ministri ed al Governo dello Stato sono devoluti, rispettivamente, agli assessori ed al Governo regionale.2
3. La Sezione predetta e' delegata ad esercitare il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
Art. 3
1. Sono attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:
1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione;
2) i giudizi di responsabilita' a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa;
3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione, qualora la Regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione;3
4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e riguardanti i comuni, le province, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella Regione.
2. Contro le decisioni della Sezione giurisdizionale indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma, e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico.
Art. 4
1. Sono altresi' attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale:
1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili incaricati nel territorio della Regione della gestione di danaro, valori e materie di proprieta' dello Stato;
2) i giudizi di responsabilita' a carico di funzionari, impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali, quando l'evento produttivo del danno allo Stato siasi verificato nel territorio della Regione.
2. Resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del predetto testo unico, per i giudizi di appello nelle materie indicate nel precedente comma.
Art. 5
1. Fino a quando la Regione non avra' disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello Stato.
Art. 6
1. I poteri attribuiti alle Sezioni riunite della Corte dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono devoluti alle Sezioni regionali riunite, le quali, ove non riconoscano cessata la causa del rifiuto, ordinano la registrazione degli atti o decreti presentati e vi appongono il visto con riserva. Il rifiuto di registrazione e' assoluto e annulla il provvedimento nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 25 del testo unico predetto.2 L'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, viene comunicato ogni quindici giorni direttamente all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale.
2. Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformita' degli articoli 40 e 41 del citato testo unico. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse al Presidente della Regione, che ne cura la presentazione all'Assemblea regionale.
3. Per gli atti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2, resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, a norma dell'art. 25 del testo unico predetto.
Art. 7
1. Il numero dei votanti non puo' essere minore di tre per ciascuna Sezione regionale e di cinque per le Sezioni regionali riunite, dei quali non piu' di un primo referendario o referendario per ciascuna Sezione semplice e di due primi referendari o referendari per le Sezioni riunite.
Art. 8
1. Il presidente della Corte coordina l'attivita' della Sezione regionale di controllo con quella della Sezione di controllo centrale.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 1953, N. 161
Art. 10
1. I provvedimenti di destinazione dei magistrati alle Sezioni regionali sono adottati previa intesa con il Governo regionale.
2. L'assegnazione dei magistrati ha luogo con il loro consenso.
3. Per esigenze di servizio puo' disporsi l'applicazione dei magistrati alle Sezioni regionali per durata non superiore ad un anno. L'applicazione non puo' essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente.
4. Per la destinazione alle Sezioni regionali sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, due presidenti di Sezione, un vice procuratore generale e quattro consiglieri.
Art. 11
1. Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.
Art. 12
1. Le Sezioni regionali inizieranno il loro funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. I giudizi nelle materie attribuite alla competenza della Sezione giurisdizionale a norma degli articoli 3, n. 4, e 4, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le Sezioni centrali del contenzioso contabile, sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione regionale, salvo che non sia stata emessa pronunzia interlocutoria.
3. Fino a quando la Sezione di controllo non comincera' a funzionare, le attribuzioni di controllo saranno esercitate dalla Delegazione attualmente esistente in Sicilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addi' 6 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 95. - FRASCA