Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 febbraio 1965, causa 14/64
Epigrafe
Nella causa promossa dalla
SIG.RA EMILIA BARGE, VED. LEONE, IN GUALCO,
con l'avvocato Arturo Cottrau, del Foro di Torino,
e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Georges Margue, rue Philippe-II, n. 20,
ricorrente
contro
L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
rappresentata dal dott. Italo Telchini, in qualità di agente,
assistito dal prof. avv. Luigi Carraro, e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,
convenuta
causa avente ad oggetto
l'annullamento della decisione individuale 18 marzo 1964 con cui l'Alta Autorità ha ingiunto alla ricorrente di versare Lit. 169.782.125, — di contributi dovuti dalla cessata Acciaieria ing. A. Leone per la perequazione del rottame importato.
LA CORTE
composta dai Signori :
Ch. L. Hammes, Presidente,
A. M. Donner e R. Lecourt (relatore), presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. Trabucchi, W. Strauss, R. Monaco, giudici,
Avvocato generale : K. Roemer,
Cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :
paragrafo 2
Alla morte del marito Ing. Vittorio Leone (avvenuta in Torino il 4 marzo 1956) la Sig.ra Emilia Barge diveniva titolare della Acciaieria ing. A. Leone (in prosieguo designata « A. Leone »). Essendo detta impresa una consumatrice di rottame, con decisione del 2 ottobre 1957 l'Alta Autorità determinava l'importo dei contributi di perequazione da essa dovuti per il periodo 1o aprile 1955-31 maggio 1957. Per recuperare il credito l'Alta Autorità doveva però rivolgersi alla società Ferriere di Borgaro giacché, con atto pubblico in data 4 febbraio 1958, la Barge aveva ceduto la A,. Leone a detta società per Lit. 25.000.000, — , restando a carico dell'acquirente il pagamento dei debiti, fino a concorrenza del prezzo di acquisto. Il 28 maggio 1958 la Ferriere di Borgaro impugnava dinanzi alla Corte la soprammenzionata decisione (causa 31-58).
paragrafo 3
Il 10 luglio 1958, l'Alta Autorità revocava, per decesso del destinatario, la decisione 2 ottobre 1957 e la Ferriere di Borgaro rinunziava di conseguenza agli atti.
paragrafo 4
L'Alta Autorità dava allora incarico alla S.A. Fiduciaire Suisse di verificare le dichiarazioni di rottame d'acquisto fatte dalla A. Leone e ciò attraverso i documenti contabili di questa, ormai in possesso della Ferriere di Borgaro. In occasione di una prima verifica, gli incaricati della Fiduciaire Suisse ritennero di aver accertato, nel periodo 1o aprile 1955-31 gennaio 1957, dichiarazioni in difetto; in occasione di una seconda verifica effettuata circa due anni più tardi, i. legali rappresentanti della Ferriere di Borgaro dichiaravano di aver distrutto tutti i documenti contabili della A. Leone.
paragrafo 5
Il 29 maggio 1962 l'Alta Autorità notificava alla Barge due decisioni, in data 23 maggio 1962, con cui determinava l'imponibile di rottame per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1958 e, rispettivamente, l'importo dei contributi di perequazione dovuti. La Barge impugnava detta decisione (causa 18-62). Con sentenza 16 dicembre 1963, la Corte annullava i due provvedimenti « per la parte che riguarda la valutazione d'ufficio del consumo di rottame per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957».
paragrafo 6
Il 18 marzo 1964, l'Alta Autorità ha emesso nei confronti della Barge una nuova decisione, con cui ha determinato l'importo dei contributi di perequazione dovuti per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1958, affermando al tempo stesso di essersi attenuta alla sentenza 16 dicembre 1963 per quanto riguarda la valutazione della quantità di rottame in contestazione.
paragrafo 7
Il presente ricorso, registrato in Cancelleria il 27 aprile 1964, è diretto contro quest'ultima decisione.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nel ricorso, la ricorrente ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 2
«a) Dichiarare ricevibile il presente ricorso;
b) Ordinare alla convenuta, ai sensi dell'articolo 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte, di produrre in giudizio tutti i documenti relativi alla questione che ci occupa ed in particolar modo i verbali delle asserite verificazioni effettuate dalla Società Anonima Fiduciaria Svizzera presso l'Acciaieria ing. A. Leone di Torino e presso le Acciaierie e Ferriere di Borgaro.
c) Annullare la decisione individuale dell'Alta Autorità (adottata il 18 marzo 1964 e notificata il 28 successivo) per sviamento di potere dovuto al travisamento dei fatti posti a base dei conteggi di perequazione in tale decisione contenuti.
d) Condannare la convenuta a sopportare l'onere delle spese di causa »,
paragrafo 3
ed ha formulato le seguenti conclusioni :
paragrafo 4
«… riservata la presentazione di nuovi documenti, la formulazione di nuovi incombenti istruttori e lo svolgimento di qualsiasi ulteriore difesa. Previa ammissione ad esperimento dei seguenti Capitoli di prove per testimoni :
1. Vero che, a seguito del decesso dell'ing. Vittorio Leone (4 marzo 1956) la di lui vedova cercò di proseguire personalmente la gestione dell'azienda ma, inesperta e mal coadiuvata, fu costretta a chiuderla, a cessare ogni attività siderurgica a partire dal 30 aprile 1957, a disdettare il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato a suo tempo con l'Azienda Elettrica Municipale di Torino, a spegnere definitivamente il suo forno ad arco, a cessare ogni acquisto di rottame ed a licenziare infine le maestranze.
2. Vero che l'Acciaieria Leone, eseguendo in massima parte lavori in trasformazione per conto terzi e recuperando, conseguentemente, notevoli quantitativi di « rottame di caduta » da considerarsi quali « risorse proprie » ha diritto di vedersi esonerata da qualsiasi contribuzione perequativa sui predetti quantitativi.
3. Vero che le « risorse proprie » dell'Acciaieria ammontavano costantemente al 12-15 % del rottame consumato nel forno elettrico.
4. Vero che l'Acciaieria Leone, nel periodo di sua attività siderurgica (1o ottobre 1955-30 aprile 1957) produsse « getti » in ragione del 20/25 % della sua produzione di acciaio liquido.
5. Vero che l'Acciaieria Leone faceva lavorare le sue maestranze (40 operai) in due turni di otto ore ciascuno ed otteneva in media, sulle sedici ore lavorative, quattro colate d'acciaio al giorno.
Testi informati :
Signor Vigano, funzionario della Società Anonima Fiduciaria Svizzera di Basilea;
Signor Maurice Chaudat, della Direzione Ispettori dell'Alta Autorità;
Florio dr. Luigi, via San Francesco d'Assisi, n. 17 — Torino,
Signora Ines Cravero, via Caboto n. 36 — Torino.»
paragrafo 5
Nel controricorso la convenuta ha concluso :
paragrafo 6
«Ogni contraria istanza ad eccezione disattesa, piaccia alla Corte Eccellentissima
in via principale: pregiudizialmente dichiarare irricevibile il presente ricorso
a) per difetto di mandato,
b) per inosservanza del principio della res iudicata;
in subordine: nel merito respingere il ricorso perché infondato;
in ogni cass : con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di causa ».
paragrafo 7
Nella replica, la ricorrente ha assunto le seguenti
paragrafo 8
«Conclusioni definitive
Respìnta ogni contraria istanza e previa ammissione ad esperimento della prova per testimoni di cui a pagg. 11/13 del ricorso introduttivo e della prova peritale formulata a pagg. 14/15 della memoria di replica.
In via preliminare
Piaccia alla Corte Ecc. ma ordinare all'Alta Autorità di produrre in giudizio, ai sensi dell'articolo 23 del Protocollo, le dichiarazioni dell'Impresa ing. A. Leone di cui, a titolo d'esempio, la convenuta ha prodotto (doc. 2) quella presentata il 15 gennaio 1958, « con riserva, ove occorra, d'esibirne pure altre ».
Ordinare, altresì, la produzione in giudizio (art. 23 del Protocollo) dell'originale della lettera 24/10/1957 prodotta dall'Alta Autorità (doc. n. 1 allegato al suo controricorso), lettera (in fotocopia) che la ricorrente impugna di falso, nonché gli originali dei « relevés des annexes à la déclaration du prélèvement » (doc. n. 3 allegato al controricorso).
Ordinare alla convenuta, infine, di produrre in giudizio tutti gli altri documenti utili alla migliore definizione della controversia e, in particolar modo, i verbali delle asserite verifiche effettuate dalla Fiduciaire Suisse presso l'Acciaieria Leone e presso le Ferriere di Borgaro.
Nel merito
Piaccia alla Corte Ecc. ma annullare la decisione individuale dell'Alta Autorità impugnata dalla ricorrente per sviamento di potere dovuto al travisamento dei fatti posti a base dei conteggi di perequazione in tale decisione contenuti. Col favore delle spese ed onorari del giudizio ».
paragrafo 9
Nella controreplica, la convenuta ha tenuto ferme le conclusioni in precedenza formulate.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevi bilità
paragrafo 1
La convenuta ha sollevato due eccezioni preliminari :
paragrafo 2
Il mandato ad litem dell'avvocato Cottrau riguarda unicamente la causa 18-63 (Barge contro Alta Autorità), definita con sentenza 16 dicembre 1963; il secondo mandato prodotto è inefficace in quanto non ne è stata precisata la data e lo si deve quindi ritenere posteriore alla scadenza del termine d'impugnazione.
Il ricorso, nella parte in cui non riguarda i nuovi calcoli dipendenti dal consumo di energia nel periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957, tenderebbe a proporre nuovamente questioni già risolte con la precedente sentenza — come si evince dal dispositivo e dalla motivazione di questa — e sarebbe quindi in contrasto col principio della res iudicata.
paragrafo 3
La ricorrente ribatte che :
paragrafo 4
Il mandato dell'avvocato Cottrau è stato regolarizzato.
L'autorità del giudicato può attribuirsi soltanto alle pronuncie giudiziali inequivoche; la sentenza 18-62 non ha risolto le questioni sollevate nel presente ricorso e basate su precisi dati di fatto.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Sulla data in cui la A. Leone ha cessato l'attività.
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, l'impresa è stata in attività dal 1o ottobre 1955 al 30 aprile 1957; in quest'ultima data il personale sarebbe stato licenziato e sarebbe stato disdetto il contratto per la fornitura di energia elettrica. L'impresa avrebbe quindi cessato la propria attività il 30 aprile 1957. Gli impianti sarebbero stati successivamente utilizzati dalla Ferriere di Borgaro; la cessione della A. Leone alla Ferriere di Borgaro sarebbe però stata effettuata solo con rogito del 4 febbraio 1958. La data della chiusura della A. Leone non coinciderebbe quindi con quella della cessione.
paragrafo 2
Secondo la convenuta, le due date coinciderebbero o sarebbe possibile fornirne la prova mediante numerosi documenti. Giuridicamente, la A. Leone avrebbe continuato ad esistere fino alla cessione, ed avrebbe effettivamente esercitato le proprie attività dal maggio 1957 al gennaio 1958, come si desume dagli acquisti di rottame effettuati e dalle forniture di energia elettrica. Non avrebbe alcun rilievo il fatto che tali forniture siano state effettuate in forza di un contratto stipulato da un'impresa elettrica con la Ferriere di Borgaro; come non ne avrebbe la circostanza che l'atto di cessione sia stato rinviato ovvero firmato « per fini fiscali ». Si dovrebbe tener conto unicamente della situazione giuridica risultante dall'atto notarile.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Sull'accertamento del consumo di rottame
paragrafo 1
La ricorrente distingue in pratica tre periodi di riferimento :
paragrafo 2
A. — Per quanto riguarda il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957, con la sentenza 16 dicembre 1963 la Corte ha annullato le due decisioni adottate dall'Alta Autorità nei confronti della cessata A. Leone in persona della Barge, decisioni con cui erano stati determinati l'imponibile di rottame e l'importo dei contributi di perequazione.
Secondo la ricorrente, la decisione su cui dovrebbero essere fondati i calcoli è la decisione 2-57.
La Corte ha annullato le decisioni prime menzionate « per la parte che riguarda la valutazione d'ufficio del consumo di rottame per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957». La ricorrente ne inferisce la possibilità per essa di provare l'inesattezza della valutazione d'ufficio. A tale scopo essa deduce quanto segue :
I criteri di calcolo devono essere modificati in base a considerazioni di fatto (vetustà degli impianti, recupero di un 12 % di rottame di caduta, getti d'acciaio che costituiscono il 20 % della produzione complessiva, mancato impiego di ossigeno nei forni, orario di lavoro ecc.) la cui esattezza potrebbe essere verificata se necessario mediante perizia.
La situazione dell'impresa e gli accertamenti del fisco italiano fanno ritenere inadeguati i criteri seguiti dall'Alta Autorità.
Secondo i calcoli effettuati dalla ricorrente, calcoli fondati su determinati coefficienti e sull'orario di lavoro, l'imponibile di rottame per questo primo periodo sarebbe di 7.164 tonnellate.
B — Il secondo periodo va dal 1o febbraio al 30 aprile 1957. La Corte, che non ha annullato la valutazione d'ufficio relativa a tale periodo, non l'avrebbe per questo dichiarata esatta. Detta valutazione potrebbe quindi essere rifatta coi criteri proposti per il primo periodo e in base a numerosi documenti; ne dovrebbe risultare un imponibile di rottame pari a 1.547 tonnellate.
C — II terzo periodo avrebbe inizio col 30 aprile 1957, data alla quale, secondo la ricorrente, la A. Leone ha cessato la propria attività. A partire da tale data gli impianti sarebbero stati utilizzati dalla Ferriere di Borgaro, come risulterebbe dal consumo di rottame legato che solo quest'ultima usava. Posto che detto tipo di rottame era esente dai contributi di perequazione, lo si dovrebbe comunque sottrarre dall'imponibile, a prescindere dall'identità della debitrice.
paragrafo 3
La convenuta contrasta la tesi della ricorrente relativa alla data in cui la A. Leone avrebbe cessato la propria attività e non accetta la distinzione in vari periodi. L'Alta Autorità intende applicare alla complessiva attività dell'impresa i coefficienti modificati in ossequio alla sentenza della Corte e contesta l'esperibilità delle prove offerte le quali sarebbero in contrasto con detta sentenza e del tutto irrilevanti. Le nuove cifre e i nuovi coefficienti esposti dalla ricorrente sarebbero « assolutamente privi di base e superati in ogni modo dall'intervenuto giudicato ».
paragrafo 4
In subordine, la convenuta contrasta le varie considerazioni di fatto esposte dalla ricorrente (vetustà degli impianti, recupero di un 12 % di rottame di caduta, produzione di getti d'acciaio, ecc.). Questa non avrebbe affatto provato l'assunto relativo all'uso di rottame legato da parte della Ferriere di Borgaro.
paragrafo 5
La convenuta tiene quindi ferme le cifre esposte nella decisione impugnata.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Nel corso del procedimento, e precisamente fra il deposito del controricorso e il deposito della replica, è stato sollevato un incidente.
paragrafo 2
Il 12 luglio 1964, la ricorrente ha proposto una domanda incidentale ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento di procedura: l'Alta Autorità, producendo col controricorso tre documenti di cui due redatti in francese — mentre la lingua processuale è l'italiano — avrebbe violato l'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, primo e secondo comma, di detto Regolamento.
paragrafo 3
La ricorrente ha concluso :
paragrafo 4
«Respinta ogni altra difesa piaccia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, senza impegnare la discussione sul merito, decidere come in appresso :
1. Dichiarare l'improcedibilità (allo stato degli atti) del contradittorio in causa 14-64, ordinando all'Alta Autorità di regolarizzare, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi primo e terzo del Regolamento di procedura, i documenti nn. 2 e 3 allegati al suo controricorso (iscritto nel Registro della Corte col n. 15.339 e depositato in Cancelleria il 27 maggio 1964).
2. Fissare nuovo termine, a partire dalla regolarizzazione e comunicazione dei documenti di cui trattasi, per la presentazione da parte della ricorrente della memoria di replica. Tale termine, in considerazione dell'attuale periodo feriale si chiede venga stabilito in almeno 40 giorni dalla regolarizzazione.
3. Condannare la convenuta alle spese di causa relative alla presente procedura incidentale ».
paragrafo 5
La convenuta ha opposto che, nella sentenza 10 maggio 1960(Race. VI, pp. 363-364), la Corte ha affermato che le norme concernenti la lingua processuale non possono essere considerate d'ordine pubblico. Con la memoria relativa all'incidente, essa ha prodotto i due documenti tradotti.
paragrafo 6
In detta memoria la convenuta ha concluso come segue :
paragrafo 7
«L'Alta Autorità…
si rimette alla Corte per la concessione del termine per la prosecuzione della causa, previsto dall'articolo 91, § 4, del Regolamento di procedura;
chiede che la Corte, respinta ogni diversa istanza, e dato atto del carattere superfluo e defatigatorio dell'incidente, condanni la parte ricorrente alle spese che ne conseguono, da liquidarsi insieme al merito ».
paragrafo 8
L'incidente si è chiuso con la produzione dei due documenti tradotti e con la proroga del termine per il deposito della replica.
paragrafo 9
Nell'adunanza del 18 novembre 1964 la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 10
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 19 gennaio 1965. L'avvocato generale K. Roemer ha presentato le sue conclusioni orali e motivate nell'udienza del 19 gennaio 1965.
SENTENZA › IN DIRITTO
paragrafo 1
La Signora Barge vedova Leone, in Gualco, ha proposto un ricorso per l'annullamento delle decisioni individuali in data 18 marzo 1964 con cui l'Alta Autorità le ha ingiunto di pagare Lit. 169.782.125 per contributi di perequazione dovuti dalla Acciaieria ing. A. Leone.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevillità
paragrafo 1
L'Alta Autorità ha eccepito l'irricevibilità del ricorso assumendo che, nel momento in cui esso è stato proposto, l'avvocato della ricorrente era privo di valido mandato.
paragrafo 2
La Corte osserva peraltro che, a norma dell'articolo 38 del Regolamento di procedura, l'avvocato che assiste o rappresenta una parte non è tenuto ad osservare alcuna altra formalità all'infuori di quella consistente nel dimostrare la propria qualità di avvocato. Per poter presentare il ricorso egli non deve quindi esibire una procura in piena regola, salvo comprovare i propri poteri in caso di contestazione.
paragrafo 3
L'eccezione va quindi respinta.
paragrafo 4
L'Alta Autorità sostiene inoltre che il ricorso è irricevibile in quanto non riguarda soltanto il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957 e solleva di nuovo questioni già risolte dalla sentenza 18-62, del 16 dicembre 1963 e come tali coperte dal giudicato. La ricorrente ribatte che detta sentenza -— come emergerebbe dalla sua stessa motivazione — non si è affatto pronunziata sulle censure sollevate con il presente ricorso.
paragrafo 5
Va rilevato che la sentenza sopramenzionata si e pronunziata sul ricorso proposto contro due decisioni del 29 maggio 1962 con le quali l'Alta Autorità aveva determinato l'imponibile di rottame per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1958 come pure l'ammontare dei contributi di perequazione relativi allo stesso periodo. I due provvedimenti sono stati annullati, ma solo « per la parte che riguarda la valutazione d'ufficio del consumo di rottame per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957». Tale annullamento, limitato e parziale, lasciava quindi intatte le restanti parti delle decisioni impugnate, come si evince sia dalla motivazione sia dal dispositivo della sentenza, la quale, fra l'altro, respinge ogni altra conclusione più ampia o contraria.
paragrafo 6
La decisione del 18 marzo 1964, impugnata con il presente ricorso, è di conseguenza coperta dal giudicato nei limiti in cui costituisce la pura e semplice ripetizione di quelle parti delle decisioni 29 maggio 1962 che non sono state annullate. Il ricorso è perciò ricevibile solo nella misura in cui riguarda la valutazione del consumo di rottame per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957, valutazione censurata dalla sopramenzionata sentenza 18-62.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito
paragrafo 1
Con decisione del 18 marzo 1964 l'Alta Autorità, informandosi ai principi posti dalla Corte con la sentenza del 16 dicembre 1963, ha determinato l'imponibile di rottame in 25.506 tonnellate e l'ammontare dei contributi della ricorrente in Lit. 169.782.125.—
paragrafo 2
La ricorrente critica anzitutto il fatto che l'Alta Autorità si sia basata esclusivamente sul consumo di energia elettrica e, in secondo luogo, contesta la validità dei coefficienti adottati per determinare, partendo da detto consumo, l'impiego di rottame, coefficienti che a suo avviso non si potrebbero applicare agli antiquati impianti dell'Acciaieria A. Leone.
paragrafo 3
La Corte osserva che, se il consumo di energia elettrica nei forni è soltanto uno degli elementi che possono servire per determinare il consumo di rottame, l'applicazione esclusiva di questo metodo può rendersi inevitàbile in difetto di altri elementi precisi, in ispecie quando manchi qualsiasi documento contabile giustificativo. L'Alta Autorità è stata infatti costretta a servirsi di un metodo di calcolo induttivo — basato sul dato noto consistente nel consumo di elettricità — proprio perché la ricorrente non ha esibito i predetti documenti.
paragrafo 4
Il coefficiente di 900 kWh ora per tonnellata d'acciaio liquido prodotto corrisponde a quello abitualmente applicato in simili casi ed è conforme altresì al parere della Commissione di esperti di cui si parla nella sentenza 18-62, pronunziata nei confronti delle stesse parti. Non è stato affatto provato che lo stabilimento della ricorrente si trovasse, sul piano tecnico, in una situazione tale da non consentire l'applicazione di detto coefficiente.
paragrafo 5
Se ciò non bastasse, la ricorrente si è limitata a fare delle asserzioni, senza fornire nemmeno un inizio di prova. Non avendo essa prodotto i documenti, contabili o di altro genere, atti a comprovare il suo assunto o a renderlo plausibile, non vi è motivo di disporre una perizia.
paragrafo 6
La prima censura è quindi infondata.
paragrafo 7
La ricorrente assume d'altro lato che, nel calcolare il consumo di rottame soggetto alla perequazione, l'Alta Autorità ha stabilito una percentuale troppo bassa di residui di propria lavorazione. Essa non ha prodotto documenti a sostegno di questo assunto, ma ha dedotto che i controllori dell'Alta Autorità avrebbero potuto prendere conoscenza presso di lei del registro lavorazioni per conto di terzi. Nemmeno questo registro è stato però prodotto dalla ricorrente, che si è limitata a proporre la prova testimoniale.
paragrafo 8
Non avendo tuttavia la Barge prodotto in causa il registro che ad essa incombeva di presentare, la Corte non ritiene di dovere assumere tale mezzo istruttorio.
paragrafo 9
La seconda censura è perciò infondata.
paragrafo 10
La ricorrente deduce poi che nella sua azienda l'energia elettrica sarebbe stata del pari usata per produrre getti d'acciaio e che, a norma delle decisioni della stessa Alta Autorità, il rottame impiegato per tale produzione è esente dalla perequazione.
paragrafo 11
La Corte rileva che questa censura non consiste in altro che in una asserzione pura e semplice, non avendo le prove offerte dalla ricorrente alcun serio fondamento. Nelle dichiarazioni relative all'imposizione del prelievo generale, l'Acciaieria Leone non aveva del resto mai fatto cenno a tale genere di produzione.
paragrafo 12
La terza censura è quindi infondata.
paragrafo 13
La ricorrente vorrebbe trarre, da un accertamento dei suoi redditi effettuato dal fisco italiano, la prova che la valutazione della sua capacità produttiva fatta dall'Alta Autorità pecca per eccesso.
paragrafo 14
L'accertamento dei redditi della Barge appare però effettuato dal fisco italiano mediante valutazione complessiva e forfettaria, e non è quindi opponibile nella specie. Il sistema di perequazione è del resto fondato sul consumo di rottame dell'impresa, non già sui suoi utili.
paragrafo 15
La quarta censura è perciò infondata.
paragrafo 16
Per la prima volta nella replica, la ricorrente assume che i contributi di perequazione avrebbero dovuto essere determinati, non già in forza della decisione 19-60, bensì in forza della decisione 2-57, posto che la produzione dell'Acciaieria A. Leone sarebbe cessata nell'aprile 1957.
paragrafo 17
Questa censura, oltre ad apparire tardivamente proposta e in contrasto con la più volte ricordata sentenza 18-62 — pronunziata nei confronti delle stesse parti — urta contro il disposto della decisione 19-60. Questa si riferisce infatti, non solo ai periodi di conteggio trascorsi dopo l'asserita cessazione della produzione della Acciaieria A. Leone; bensì all'intero periodo di funzionamento del sistema di perequazione.
paragrafo 18
Anche la quinta censura è quindi infondata.
SENTENZA › IN DIRITTO › Le spese
paragrafo 1
La ricorrente, essendo rimasta soccombente su tutti i motivi proposti, va condannata alle intere spese, ivi comprese quelle relative all'incidente.
Dispositivo
Per questi motivi
Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,
Sentite le deduzioni orali delle parti,
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
Visto l'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in ispecie gli articoli 38 e 69,
LA CORTE
disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1) Il ricorso 14-64 è respinto.
2) Le spese, ivi comprese quelle relative all'incidente, sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 16 febbraio 1965.
Hammes
Donner
Lecourt
Delvaux
Trabucchi
Strauss
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 febbraio 1965.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
Ch. L. Hammes