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Sez. 2, Sentenza n. 34677 del 22/07/2025 Ud. (dep. 23/10/2025) Rv. 288696-01

REATO - REATO PERMANENTE | Regola processuale della cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado - Sussistenza - Sentenza di primo grado annullata con rinvio per mancata sottoscrizione del giudice - Nuova sentenza regolarmente sottoscritta in sede rescissoria - Individuazione del momento di consumazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288696-01

REATO - REATO PERMANENTE

In tema di reato permanente, la regola processuale secondo cui la permanenza si presume cessata con l'emissione della sentenza di primo grado opera anche nel caso in cui la decisione sia annullata con rinvio in ragione della mancata sottoscrizione del giudice estensore, sicché è dal momento in cui risulta emessa la sentenza annullata, e non da quello, successivo, in cui essa è sottoscritta in sede rescissoria, che il reato si ritiene consumato. (Fattispecie relativa al delitto di invasione di terreni).

Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)