Sez. 2 - , Ordinanza n. 734 del 12/01/2023 (Rv. 666673 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Irragionevole durata della procedura fallimentare - Art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 - Applicabilità - Limiti - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione di cui al comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)