diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11854 del 26/06/1980 Ud. (dep. 12/11/1980) Rv. 146619 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - RILEVANZA DEGLI INDIZI - LORO CONSEGUENZIALITA LOGICA.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146619-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - RILEVANZA DEGLI INDIZI - LORO CONSEGUENZIALITA LOGICA.*

In un processo indiziario rilevano contro l'imputato in primo luogo i dati obbiettivi che confluiscono contro di lui non occasionalmente, ma secondo un procedimento causale; in secondo luogo, i dati soggettivi, che con i primi armonicamente si collegano in un rapporto eziologico; infine gli altri dati, obbiettivi e soggettivi, equivoci nella loro visione parziale, ma che si inseriscono con logica conseguenzialita nel significato complessivo dei dati che conducono alla sua colpevolezza. Pertanto, se i dati equivoci vengono esaltati, restando, invece, inerte l'interpretazione dei primi, a direzione univoca, la loro ricostruzione sconvolge l'iter logico del processo indiziario con possibile inquinamento del risultato finale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)