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Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 17/05/1960 (Rv. 880886 - 01)

COMUNE E CONDOMINIO - EDIFICIO - TERMOSIFONE CENTRALE - SPESE- RIPARTIZIONE SECONDO LA SUPERFICIE IRRADIANTE - LEGITTIMITÀ COMUNE E CONDOMINIO - AMMINISTRAZIONE -LEGITTIMAZIONE PASSIVA - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA DELLE AZIONI PROPOSTE - OBBLIGO - ESTREMI INOSSERVANZA - CONSEGUENZE. COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO -TERMOSIFONE CENTRALE - REPARTO DELLE SPESE- COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA - QUORUM NECESSARIO. COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICI - SERVIZI COMUNI- CONDUTTURE NEI SINGOLI APPARTAMENTI - TRASFORMAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE. COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO - SERVIZI COMUNI - POTERI DELLO AMMINISTRATORE - FATTISPECIE.
Stato
decisa il 1960-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880886-01

COMUNE E CONDOMINIO - EDIFICIO - TERMOSIFONE CENTRALE - SPESE- RIPARTIZIONE SECONDO LA SUPERFICIE IRRADIANTE - LEGITTIMITÀ COMUNE E CONDOMINIO - AMMINISTRAZIONE -LEGITTIMAZIONE PASSIVA - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA DELLE AZIONI PROPOSTE - OBBLIGO - ESTREMI INOSSERVANZA - CONSEGUENZE. COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO -TERMOSIFONE CENTRALE - REPARTO DELLE SPESE- COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA - QUORUM NECESSARIO. COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICI - SERVIZI COMUNI- CONDUTTURE NEI SINGOLI APPARTAMENTI - TRASFORMAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE. COMUNIONE E CONDOMINIO - EDIFICIO - SERVIZI COMUNI - POTERI DELLO AMMINISTRATORE - FATTISPECIE.

La norma del regolamento di condominio la quale suddivida la spesa per il funzionamento del termosifone centrale e per la relativa manutenzione in ragione della superficie irradiante complessiva in ogni singolo appartamento, attua il criterio generale dettato dalla legge nell'art. 1123 cod. civ. tenendosi conto, attraverso il diverso numero dei radiatori, delle diverse condizioni obiettive dei singoli appartamenti (esposizione dei locali, dimensioni dei medesimi, altezza del piano ecc.). Mentre, per quanto riguarda la rappresentanza attiva del condominio in giudizio i poteri dell'amministratore sono soggetti sugli stessi limiti, a cui sono soggetti i suoi poteri di carattere sostanziale, stabiliti dall'art 1130 cod.civ. la rappresentanza passiva, attribuita dalla legge all'amministratore, è limitata per quanto attiene alle domande giudiziali, relative a parti o servizi comuni dell'edificio proposte contro il condomino, ed ha carattere puramente interno l'Obbligo che l'amministratore ha di dare senza indugio notizia all'assemblea dell'Azione quando la domanda riguardi materie, in ordine alle quali l'amministratore non ha poteri di disposizione, per cui il suo eventuale adempimento non fa venir meno in nessun caso la sua legittimazione processuale passiva. Spetta alla maggioranza dei condomini decidere in ordine al reparto del contributo per l'uso del servizio del termosifone centrale, in quanto si tratta della spesa relativa al funzionamento di un servizio comune, in ordine al quale compete alla maggioranza la decisione, risolvendosi essa in un atto di amministrazione.La modifica ad un reparto, gia deliberato, implica un nuovo accordo, al quale non si può addivenire se la maggioranza dei condomini non vi consenta nelle forme di legge. Per quanto si presumano di proprietà esclusiva del condomino le condutture che si addentrano nei singoli appartamenti, la trasformazione o la modificazione di tali condutture non può essere liberamente effettuata dal condomino quando essa si traduca in un pregiudizio per gli altri partecipanti alla comunione modificandone i diritti; pertanto, il condominio non può variare, aumentandola, la superficie radiante del proprio impianto di termosifone collegato con l'impianto centrale. A norma dell'art.1130 n.2 cod. civ. spetta all'amministratore disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini. In tale incombenza dell'amministratore rientra la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni, anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti, ed il dovere di eseguire verifiche e di impartire le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la parità del godimento, dei beni comuni da parte di tutti i condomini; pertanto ben può essere disposta la sostituzione negli impianti di termosifone centrale esistente, esistenti nei singoli appartamenti, dei bocchettoni liberamente manovrabili con dentori fissi, quando tale rimedio sia volto a disciplinare l'uso del servizio da parte dei singoli condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)