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Sez. 5, Sentenza n. 22034 del 13/10/2006 (Rv. 595454 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA | Prescrizione - Osservanza - Condizioni - Fattispecie - Impugnazione di sentenza di una commissione tributaria.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595454-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA

La norma che prescrive, a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, "l'indicazione della sentenza o decisione impugnata" (art. 366, primo comma, cod. proc. civ., richiamato, per l'impugnazione in sede di legittimità delle sentenze delle commissioni tributarie, dall'art. 62, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), è soddisfatta quando gli elementi contenuti nel ricorso stesso sono sufficienti a porre la controparte in condizione di comprendere, senza possibilità di errore, a quale provvedimento giurisdizionale si riferisca l'impugnazione, il che è dato di ravvisare qualora (come nella specie), pur non essendo la sentenza impugnata menzionata esplicitamente, le indicazioni relative al numero ed alla data di deposito della pronuncia, unite ad altre circostanze contenute nel ricorso (come il fatto che la controparte processuale sia un determinato ufficio territoriale dell'agenzia delle entrate), sono sufficienti per l'identificazione della sentenza e dell'autorità da cui promana.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)