Sez. 3, Sentenza n. 11011 del 06/11/1993 (Rv. 484212 - 01)
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) | Proposizione in primo grado di domanda di risarcimento dei danni comprensiva del danno biologico - Omessa o negativa pronuncia - Mancata specifica impugnazione sul punto - Vizio di omessa pronuncia del giudice d'appello - Insussistenza.
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)
Non sussiste, da parte del giudice di appello, il vizio di omessa pronuncia con riguardo al cosiddetto danno biologico, allorché, proposta inizialmente una domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da ritenersi quindi anche comprensiva del danno biologico, questo non sia stato riconosciuto nella sentenza di primo grado e tale omessa o negativa pronuncia non sia stata specificamente impugnata (al riguardo non essendo sufficiente una generica doglianza relativa al danno alla vita di relazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)