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Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 19/03/2014 (Rv. 630505 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Morte della parte - Posizione degli eredi - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630505-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di tutti gli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)