diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2265 del 06/11/1970 (Rv. 348438 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI ERETTE SU SUOLO PUBBLICO - DISCIPLINA - COSTRUZIONI FATTE DAI CONCESSIONARI DELLA PA - COSTRUZIONI FISSE SULLA STRADA - PREGIUDIZIO DEI PROPRIETARI FRONTISTI - RIFERIMENTO ALL'USO DELLA STRADA DA PARTE DEI FRONTISTI.*
Stato
decisa il 1970-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348438-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI ERETTE SU SUOLO PUBBLICO - DISCIPLINA - COSTRUZIONI FATTE DAI CONCESSIONARI DELLA PA - COSTRUZIONI FISSE SULLA STRADA - PREGIUDIZIO DEI PROPRIETARI FRONTISTI - RIFERIMENTO ALL'USO DELLA STRADA DA PARTE DEI FRONTISTI.*

L'art 873 cod civ, che regola le distanze da osservarsi per le costruzioni su fondi finitimi non e applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico in confine con i fondi dei proprietari frontisti in tal caso trova applicazione la norma contenuta nel secondo comma dell'art 879 stesso codice, secondo la quale le costruzioni in confine con le piazze e le vie pubbliche non sono soggette alla disciplina del codice civile circa le distanze fra proprieta private, ma soltanto alle Disposizioni delle leggi e dei regolamenti che la riguardano. Cio vale sia per le costruzioni effettuate da privati sia per quelle effettuate dalla pa, o da un concessionario, a confine con la proprieta privata. In tal caso, per stabilire se l'occupazione di suolo stradale, effettuata mediante costruzioni fisse, quand'anche non permanenti, pregiudichi il diritto dei proprietari frontisti, bisogna avere riguardo non gia alla norma che regola le distanze medesime fra le costruzioni su fondi finitimi, sibbene all'uso normale (comune o speciale) che ai frontisti spetta sulla strada comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)