Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8983 del 05/05/2016 (Rv. 639488 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero in regime di esonero dal visto di ingresso - Passaporto - Sufficienza - Conseguenze.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In materia di immigrazione dei cittadini appartenenti a Paesi in regime di esonero dal visto di ingresso, ex art. 1 reg. 539/2001/CE, trova applicazione l'art. 1, n. 2, del d.l. n. 89 del 2011, convertito nella l. n. 129 del 2011, che, nel completare il recepimento della direttiva 2004/38/CE, attuata con d.lgs. n. 30 del 2007, ha soppresso l'espressione "nonché del visto di ingresso quando richiesto", contenuta all'art. 9, comma 5, lett. A) ed all'art. 10, comma 3, lett. A), con la conseguenza che lo straniero può accedere sul territorio nazionale con il passaporto, previa apposizione alla frontiera del timbro uniforme di Schengen ai sensi della l. n. 68 del 2007, ed ivi trattenersi per tre mesi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 1, Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 30/04/2004 num. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)