Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010
Testo in vigore al
Art. 19 Aiuti di Stato e aiuti del Fondo
1.
Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, non si procede all'adozione del programma di risoluzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, finché la Commissione non abbia adottato una decisione favorevole o condizionata in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici.
Nello svolgimento dei compiti conferiti dall'articolo 18 del presente regolamento, le istituzioni dell'Unione agiscono conformemente ai principi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.
2. Al ricevimento di una comunicazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, o di propria iniziativa, se ritiene che le azioni di risoluzione potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Comitato invita lo Stato membro partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il Comitato comunica alla Commissione tutti i casi in cui invita uno o più Stati membri a effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
3.
Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato comporta il ricorso al Fondo, il Comitato comunica alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. La comunicazione del Comitato comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di rendere le proprie valutazioni ai sensi del presente paragrafo.
La comunicazione di cui al presente paragrafo fa scattare un'indagine preliminare da parte della Commissione nel corso della quale la Commissione può chiedere al Comitato di fornire ulteriori informazioni. La Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorisce il beneficiario o qualsiasi altra impresa, in questo modo pregiudicando gli scambi tra Stati membri, in modo tale da risultare incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.
Se la Commissione nutre seri dubbi in merito alla compatibilità del proposto ricorso al Fondo con il mercato interno, o laddove il Comitato non abbia fornito le necessarie informazioni a seguito di una richiesta della Commissione ai sensi del secondo comma, la Commissione avvia un'indagine approfondita e ne dà comunicazione al Comitato. La Commissione pubblica la sua decisione di avviare un'indagine approfondita nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Comitato, qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi potrebbero essere lesi dal ricorso al Fondo possono presentare commenti alla Commissione entro il termine indicato nella comunicazione. Il Comitato può presentare osservazioni sui commenti presentati dagli Stati membri e dai terzi interessati entro il termine indicato dalla Commissione. Al termine del periodo dell'indagine la Commissione valuta se il ricorso al Fondo è compatibile con il mercato interno.
Nell'effettuare le sue valutazioni e nel condurre le sue indagini conformemente al presente paragrafo, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE nonché di tutte le pertinenti comunicazioni, linee guida e misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.
La Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno, da presentare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario.
La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere la valutazione della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere le funzioni eventualmente indicate nella decisione della Commissione.
Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.
4. Se la Commissione nutre seri dubbi circa il rispetto della sua decisione a norma del paragrafo 3, procede a effettuare le necessarie indagini. A tale scopo, la Commissione può esercitare i poteri di cui dispone a norma dei regolamenti e di altre misure di cui al paragrafo 3, quarto comma, e si ispira ad essi.
5.
Se, sulla base delle indagini svolte dalla Commissione, e dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, la Commissione ritiene che la decisione di cui al paragrafo 3 non sia stata rispettata, emette una decisione rivolta all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante interessato imponendole di recuperare gli importi cui si è fatto ricorso impropriamente entro un periodo stabilito dalla Commissione. Gli aiuti a titolo del Fondo da recuperare a norma della decisione relativa al recupero comprendono gli interessi a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione e sono versati al Comitato.
Il Comitato versa nel Fondo gli eventuali importi ricevuti a norma del primo comma e ne tiene conto al momento di determinare i contributi ai sensi degli articoli 70 e 71.
La procedura di recupero di cui al primo comma rispetta il diritto dei beneficiari alla buona amministrazione e all'accesso ai documenti sanciti agli articoli 41 e 42 della Carta.
6. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione che la Commissione può stabilire nella sua decisione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano la conformità del ricorso al Fondo con la decisione di cui a detto paragrafo, per la cui redazione il Comitato si avvale dei suoi poteri previsti dall'articolo 34.
7. Qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi possono essere lesi dal ricorso al Fondo, in particolare le entità di cui all'articolo 2, hanno il diritto di informare la Commissione di qualsiasi sospetto di ricorso improprio al Fondo incompatibile con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 riguardo a norme procedurali dettagliate concernenti:
a) il calcolo del tasso di interesse da applicare in caso di decisione relativa al recupero a norma del paragrafo 5;
b) le garanzie del diritto alla buona amministrazione e del diritto all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 5.
9. Quando la Commissione, a seguito di una raccomandazione del Comitato o di propria iniziativa, ritiene che l'applicazione degli strumenti e delle azioni di risoluzione non risponda ai criteri in base ai quali è stata presa la sua decisione iniziale di cui al paragrafo 3, può rivedere tale decisione e adottare le opportune modifiche.
10. In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro, il Consiglio può, deliberando all'unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno se tale decisione è giustificata da circostanze eccezionali. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro sette giorni dalla data della richiesta, la Commissione delibera sul caso.
11. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le loro autorità nazionali di risoluzione dispongano dei poteri necessari a garantire il rispetto delle condizioni stabilite in una decisione della Commissione a norma del paragrafo 3 e a recuperare gli importi cui si è fatto ricorso impropriamente a norma di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 5.
Art. 20 Valutazione ai fini della risoluzione
1. Prima di decidere in merito a un'azione di risoluzione o all'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.
2. Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata definitiva.
3. Qualora non sia possibile una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1, una valutazione provvisoria delle attività e passività dell'entità di cui all'articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.
4. L'obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 che rispetta le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18.
5. La valutazione è intesa:
a) ad orientare l'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21;
b) laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull'azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all'entità di cui all'articolo 2;
c) laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili;
d) laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione o conversione della passività sottoponibili a bail-in;
e) laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento di separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari dei titoli di proprietà;
f) laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere nonché l'accertamento, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
g) in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un 'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21.
6. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un'entità di cui all'articolo 2 un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un'assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 pertinenti. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione:
a) il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, in conformità all'articolo 22, paragrafo 6;
b) il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 76, all'ente soggetto a risoluzione.
7. La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2:
a) lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell'entità di cui all'articolo 2;
b) l'analisi e la stima del valore contabile delle attività;
c) l'elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello di priorità di cui all'articolo 17.
8. Ove opportuno, per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere e) e f), del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo, possono essere integrate da un'analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 in base al valore di mercato.
9. La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell'ordine di priorità dei crediti di cui all'articolo 17 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l' entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Tale valutazione non pregiudica l'applicazione del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato («no creditor worse off») di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
10.
Qualora non sia possibile, a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 o si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9.
La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.
11.
Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti fissati in tali paragrafi. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi da 16, 17 e 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.
La valutazione definitiva ex post mira:
a) ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;
b) a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del presente articolo.
12. Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell'entità di cui all'articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all'autorità nazionale di risoluzione:
a) di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;
b) di dare istruzione a un'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all'entità soggetta a risoluzione in relazione a attività, diritti o passività o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà in relazione a tali titoli di proprietà.
13. In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione, anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un'entità di cui all'articolo 2 in dissesto, o all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21.
14. Il Comitato stabilisce e mantiene meccanismi atti a garantire che la valutazione per l'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 27 e la valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 15 del presente articolo si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete relative alle attività e alle passività dell'ente soggetto a risoluzione.
15. La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal Comitato.
16. Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15.
17. La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta:
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell'azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione;
b) il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione dell'ente soggetto a risoluzione; e
c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
18. La valutazione di cui al paragrafo 16:
a) presuppone che un ente soggetto a risoluzione che è stato interessato dall'azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione;
b) presuppone che l'azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate;
c) prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all'ente soggetto a risoluzione.
Art. 21 Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili
1.
Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis deliberando a norma della procedura stabilita all'articolo 18 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:
a) è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
b) l'entità non è più economicamente sostenibile se gli strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis non vengono svalutati o convertiti in azioni;
c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
e) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii).
La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), c) e d), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.
2. In merito alla valutazione volta a stabilire se l'entità o il gruppo è economicamente sostenibile, Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l'entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un'azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un'azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis permetta di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4.
5. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), un gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali a livello consolidato in modo tale da giustificare un'azione da parte della BCE o dell'autorità nazionale competente compreso il fatto — ma non solo — che il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.
6. Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è svalutato in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto alla misura in cui sono stati svalutati o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.
7.
Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili vadano esercitati indipendentemente o in combinazione con un'azione di risoluzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggette a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o a livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggette a risoluzione.
A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale o passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 16, e si applica l'articolo 76, paragrafo 1, lettera e).
7 bis.
Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Quando è esercitato tale potere, la svalutazione o la conversione è effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
7 ter. Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggette a risoluzione, o in circostanze eccezionali deviando dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggette a risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 21, paragrafo 10, a livello di tale entità è calcolato ai fini delle soglie di cui all'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), applicabile all'entità interessata.
8.
Nel caso in cui il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18 del presente regolamento, stabilisca che una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte, ma che le condizioni per la risoluzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, non sono soddisfatte, il Comitato dà istruzione, senza indugio, alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 59 e 60 della direttiva 2014/59/UE.
Il Comitato provvede affinché, prima che le autorità nazionali di risoluzione esercitino il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis pertinenti, sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 o del gruppo conformemente all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis pertinenti al fine di ricapitalizzare l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo.
9. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, e anche le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono soddisfatte, si applica la procedura stabilita all'articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8.
10. Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino senza indugio i poteri di svalutazione o di conversione conformemente all'ordine di priorità dei crediti previsto dall'articolo 17 e in modo da ottenere i risultati seguenti:
a) gli elementi di capitale primario di classe 1 sono ridotti per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità.
b) il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato e/o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
c) il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
d) il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.
11. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla svalutazione o conversione degli strumenti di capitale pertinenti conformemente all'articolo 29.
Art. 22 Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione
1. Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti conformemente all'articolo 21 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.
2. Gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), sono i seguenti:
a) strumento per la vendita dell'attività d'impresa;
b) strumento dell'ente-ponte;
c) strumento di separazione delle attività;
d) strumento del bail-in.
3. In sede di adozione del programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:
a) le attività e le passività dell'ente soggetto a risoluzione sulla base della valutazione di cui all'articolo 20;
b) la situazione di liquidità dell'ente soggetto a risoluzione;
c) la commerciabilità del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;
d) il periodo di tempo disponibile.
4. Gli strumenti di risoluzione sono applicati per conseguire gli obiettivi della risoluzione specificati all'articolo 14, conformemente ai principi della risoluzione di cui all'articolo 15. Essi possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento di separazione delle attività che può essere applicato solo unitamente ad un altro strumento di risoluzione.
5. Quando gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettera a) o b) del presente articolo sono utilizzati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, l'ente residuo di cui all'articolo 2 da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
6.
Il Comitato può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti o poteri di risoluzione secondo una o più delle seguenti modalità:
a) come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà;
b) dall'ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; o
c) da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.
Gli eventuali proventi ricevuti dalle autorità nazionali di risoluzione in relazione al ricorso al Fondo sono rimborsati al Comitato.
Art. 23 Programma di risoluzione
Il programma di risoluzione adottato dal Comitato a norma dell'articolo 18 stabilisce, in conformità delle decisioni in materia di aiuti di Stato o di aiuto a titolo del Fondo, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione da applicare all'ente soggetto a risoluzione, almeno per quanto concerne le misure di cui all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, che le autorità nazionali di risoluzione sono tenute ad attuare conformemente alle disposizioni applicabili della direttiva 2014/59/UE quale recepita nel diritto nazionale; il piano determina altresì gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo.
Il programma di risoluzione delinea le azioni di risoluzione che il Comitato deve adottare in relazione all'impresa madre dell'Unione o a particolari entità del gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti al fine di poter rispettare gli obiettivi e i principi della risoluzione di cui agli articoli 14 e 15.
In sede di adozione di un programma di risoluzione il Comitato, il Consiglio e la Commissione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 8, e vi si attengono, salvo che il Comitato ritenga, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, che il conseguimento degli obiettivi della risoluzione risulti più efficace se si adottano azioni non contemplate nel piano di risoluzione.
Nel corso del processo di risoluzione, il Comitato può, all'occorrenza, modificare e aggiornare il programma di risoluzione alla luce delle circostanze specifiche del caso. Per le modifiche e gli aggiornamenti si applica la procedura stabilita all'articolo 18.
Il programma di risoluzione prevede inoltre, ove opportuno, la nomina da parte delle autorità nazionali di risoluzione di un amministratore speciale per l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 35 della direttiva 2011/59/UE. Il Comitato può stabilire che sia nominato lo stesso amministratore speciale per tutte le entità affiliate a un gruppo laddove ciò sia necessario per agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria delle entità interessate.
Art. 24 Strumento per la vendita dell'attività d'impresa
1. Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte:
a) titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione; o
b) attività, diritti o passività, nella loro totalità o singolarmente, di un ente soggetto a risoluzione.
2. Relativamente allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, il programma di risoluzione stabilisce:
a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede conformemente all'articolo 38, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva 2014/59/UE;
b) le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l'autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE;
c) se i poteri di cessione possono essere esercitati più volte dall'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE;
d) le modalità per la commercializzazione, da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, dell'entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE;
e) se l'osservanza da parte dell'autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Il Comitato applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione stabiliti al paragrafo 2, lettera e), se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) ritiene che il dissesto o il probabile dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e
b) ritiene che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare detta minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).
Art. 25 Strumento dell'ente-ponte
1. Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento dell'ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:
a) di titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;
b) delle attività, dei diritti o delle passività, nella loro totalità o singolarmente, di uno o più enti soggetti a risoluzione.
2. Relativamente allo strumento dell'ente-ponte, il programma di risoluzione stabilisce:
a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede a un ente-ponte conformemente all'articolo 40, paragrafi da 1 a 12, della direttiva 2014/59/UE;
b) le modalità per la costituzione, il funzionamento e la cessazione dell'ente-ponte da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3 e da 5 a 9, della direttiva 2014/59/UE;
c) le modalità per la commercializzazione dell'ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
3. Il Comitato garantisce che il valore complessivo delle passività cedute dall'autorità nazionale di risoluzione all'ente-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.
Art. 26 Strumento di separazione delle attività
1. Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento di separazione delle attività consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione o di un ente-ponte a una o più società veicolo per la gestione delle attività.
2.
Relativamente allo strumento di separazione delle attività, il programma di risoluzione stabilisce:
a) le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede alla società veicolo per la gestione delle attività conformemente all'articolo 42, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, della direttiva 2014/59/UE;
b) il corrispettivo per la cessione delle attività, dei diritti e delle passività alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 20 del presente regolamento, all'articolo 42, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE e alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.
Il primo comma, lettera b) non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.
Art. 27 Strumento del bail-in
1.
Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno qualsiasi dei fini seguenti:
a) ricapitalizzare un'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all'entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l'entità sia autorizzata in forza di tali direttive, nonché a promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'entità;
b) convertire in capitale o ridurre il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:
i) a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; o
ii) nell'ambito dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento di separazione delle attività.
Nell'ambito del programma di risoluzione, per quanto riguarda lo strumento del bail-in viene stabilito quanto segue:
a) l'importo aggregato di cui occorre ridurre o svalutare le passività sottoponibili al bail-in, conformemente al paragrafo 13;
b) le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a 14;
c) gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16.
2.
Lo strumento del bail-in può essere applicato per il fine di cui al paragrafo 1, lettera a), solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure, incluse le misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto al paragrafo 16, consentano non solo di raggiungere i pertinenti obiettivi della risoluzione, ma anche di ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità.
Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, si applicano, a seconda dei casi, uno qualsiasi degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui alla lettera d) di tale paragrafo.
3.
Le seguenti passività, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, non possono essere soggette a svalutazione o conversione:
a) depositi protetti;
b) passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool, e che in base al diritto nazionale beneficiano di garanzie analoghe a quelle delle obbligazioni garantite;
c) qualsiasi passività derivante dal fatto che un ente di cui all'articolo 2 del presente regolamento detiene attività o liquidità dei clienti, incluse le attività o liquidità dei clienti detenute per conto di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17, a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente;
d) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra un'entità di cui all'articolo 2 (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;
e) passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con una durata originaria inferiore a sette giorni;
f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
g) passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;
ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, che abbia fornito all'ente o entità di cui all'articolo 2 beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;
iv) sistemi di garanzia dei depositi alimentati da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.
h) passività nei confronti di entità di cui all'articolo 1, paragrafo i, lettere a), b), c), o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale dello Stato membro partecipante che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile il 28 dicembre 2020, nei casi in cui trovi applicazione tale deroga, il Comitato valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo 12 octies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali individuati all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
4.
L'ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non osta all'esercizio, ove opportuno, dei poteri di bail-in in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccede il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o altre garanzie che la garantiscono, oppure in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE.
Il Comitato assicura che tutte le attività relative al cover pool delle obbligazioni garantite restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse.
Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, al fine di garantire possibilità di risoluzione a entità e gruppi, il Comitato dà opportune istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione al fine di limitare, in conformità all'articolo 10, paragrafo 11, lettera b), del presente regolamento, la possibilità per altri enti di detenere passività sottoponibili al bail in, fatta eccezione per le passività detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo.
5.
In circostanze eccezionali, ove si applichi lo strumento del bail-in, talune passività possono essere escluse, integralmente o parzialmente, dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione quando:
a) non è possibile sottoporre a bail-in la passività in questione entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità nazionale di risoluzione pertinente;
b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire le attività, i servizi e le operazioni chiave;
c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare un ampio diffuso contagio, in particolare per quanto concerne i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, in grado di perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, anche in riferimento alle relative infrastrutture, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; o
d) l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale da causare ad altri creditori perdite superiori a quelle che si verificherebbero nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in.
Il Comitato valuta attentamente se le passività nei confronti di enti o entità che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 3, lettera h, del presente articolo debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma, al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.
Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in è esclusa o parzialmente esclusa ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività sottoponibile al bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, a condizione che il livello della svalutazione e conversione applicato alle altre passività sottoponibili al bail-in sia conforma al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).
6. Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail in è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti fini o entrambi:
a) coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo 13, lettera a);
b) acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità al paragrafo 13, lettera b).
7. Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se:
a) gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in dell'ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15; e
b) il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.
8. Il contributo del Fondo di cui al paragrafo 7 del presente articolo, può essere finanziato nei modi seguenti:
a) con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente alle norme stabilite nella direttiva 2014/59/UE nonché nell'articolo 67, paragrafo 4, e negli articoli 70 e 71 del presente regolamento;
b) qualora gli importi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, siano insufficienti, con l'importo costituito grazie ai mezzi di finanziamento alternativi di cui agli articoli 73 e 74.
9. In casi straordinari ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a fonti di finanziamento alternative dopo che:
a) il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b), è stato raggiunto e
b) tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili sono state svalutate o interamente convertite.
10. In alternativa o in aggiunta, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 9, lettere a) e b), il contributo può provenire da risorse costituite grazie ai contributi ex ante di cui all'articolo 70 e non ancora utilizzate.
11. Ai fini del presente regolamento non si applica l'articolo 44, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE.
12. In sede di adozione della decisione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione:
a) il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità;
b) il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fosse esclusa; e
c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.
13.
Il Comitato valuta, in base a una valutazione conforme all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, l'aggregato composto:
a) se del caso, dell'importo del quale devono essere svalutate le passività sottoponibili al bail-in al fine di assicurare che il valore netto delle attività dell'ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e
b) se del caso, dell'importo per il quale le passività sottoponibili al bail-in devono essere convertite in azioni o altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:
i) dell'ente soggetto a risoluzione; o
ii) dell'ente-ponte.
La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre svalutare le passività sottoponibili al bail-in o convertirle al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), e per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto a risoluzione o nell'ente-ponte e per permettere a questi ultimi di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a esercitare le attività per le quali sono autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE.
Se il Comitato intende utilizzare lo strumento di separazione delle attività di cui all'articolo 26, l'importo di cui occorre svalutare le passività sottoponibili al bail-in tiene conto, all'occorrenza, di una stima prudente del fabbisogno di capitale del veicolo per la gestione delle attività.
14. Le esclusioni di cui al paragrafo 5 possono essere applicate per escludere completamente una passività dalla svalutazione oppure per limitare la portata della svalutazione applicata a tale passività.
15. I poteri di svalutazione e di conversione sono conformi ai requisiti riguardanti l'ordine di priorità dei crediti stabiliti all'articolo 17 del presente regolamento.
16.
L'autorità nazionale di risoluzione presenta immediatamente al Comitato il piano di riorganizzazione aziendale ricevuto conformemente all'articolo 52, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE dall'organo di amministrazione ovvero dalla persona o dalle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva.
Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale l'autorità nazionale di risoluzione competente fornisce al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità di cui all'articolo 2. La valutazione è completata d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE.
Se il Comitato è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, esso consente all'autorità nazionale di risoluzione di approvare il piano conformemente all'articolo 52, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Se il Comitato non è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare le proprie perplessità all'organo di amministrazione ovvero alle persone o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, di tale direttiva e di imporre agli stessi una modifica del piano che tenga conto di tali perplessità conformemente all'articolo 52, paragrafo 8, di tale direttiva. In entrambe le situazioni ciò avviene d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE.
Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'organo di amministrazione ovvero la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, sottopongono un piano modificato all'approvazione dell'autorità nazionali di risoluzione. L'autorità nazionale di risoluzione presenta al Comitato il piano modificato unitamente alla sua valutazione dello stesso. Il Comitato valuta il piano modificato e dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di far sapere entro una settimana all'organo di amministrazione ovvero alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.
Il Comitato trasmette il piano di riorganizzazione di gruppo all'ABE.
Art. 28 Sorveglianza da parte del Comitato
1.
Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione
a) collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento della sua funzione di sorveglianza;
b) forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, che potrebbero essere richiesti dal Comitato, incluse informazioni:
i) sul funzionamento e la situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente ponte e della società veicolo per la gestione delle attività;
ii) sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza;
iii) sui procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente soggetto a risoluzione, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o a domande di indennizzo presentate da azionisti o creditori;
iv) sulla nomina, la revoca o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, nonché sull'esecuzione dei loro compiti;
v) su ogni altra questione di rilievo per l'esecuzione del programma di risoluzione, ivi incluse tutte le potenziali violazioni delle salvaguardie previste dalla direttiva 2014/59/UE, che può essere sottoposta al Comitato;
vi) sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri di cui agli articoli da 63 a 72 della direttiva 2014/59/UE;
vii) sulla sostenibilità economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 27, paragrafo 16.
Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione del programma di risoluzione.
2. Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione su qualsiasi aspetto dell'esecuzione del programma di risoluzione, e, in particolare, sugli elementi di cui all'articolo 23 nonché sull'esercizio dei poteri di risoluzione.
3. Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, il programma di risoluzione può essere modificato. Si applica la procedura di cui all'articolo 18.
Art. 29 Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento
1.
Le autorità nazionali di risoluzione adottano le azioni necessarie per attuare le decisioni di cui al presente regolamento, in particolare esercitando un controllo sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi, adottando le misure necessarie a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 72 della direttiva 2014/59/UE e assicurando che le salvaguardie previste dalla predetta direttiva siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione attuano tutte le decisioni del Comitato loro destinate.
A tal fine, nel rispetto del presente regolamento, esse esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni fissate dalla stessa normativa. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. Qualsiasi azione intrapresa è conforme alle decisioni adottate dal Comitato ai sensi del presente regolamento.
In sede di attuazione di tali decisioni, le autorità nazionali di risoluzione si assicurano che siano rispettate le salvaguardie applicabili previste dalla direttiva 2014/59/UE.
2.
Laddove un'autorità nazionale di risoluzione non abbia applicato o rispettato una decisione adottata dal Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo tale da mettere a rischio uno qualsiasi degli obiettivi di risoluzione ai sensi dell'articolo 14 oppure l'attuazione efficiente del programma di risoluzione, il Comitato può ordinare a un ente soggetto a risoluzione:
a) in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività di un ente soggetto a risoluzione;
b) in caso di azione ai sensi dell'articolo 18, di esigere, nelle circostanze previste all'articolo 21, la conversione di tutti gli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.
c) di adottare qualsiasi altra azione necessaria altro provvedimento necessario per conformarsi alla decisione in oggetto.
Il Comitato adotta una decisione ai sensi del primo comma, lettera c), solo se la misura riduce significativamente il rischio per l'obiettivo della risoluzione in questione o per l'attuazione efficiente del programma di risoluzione.
Prima di decidere l'imposizione di qualsiasi misura il Comitato comunica alle autorità nazionali di risoluzione interessate e alla Commissione la misura che intende adottare. Tale comunicazione comprende anche la descrizione dettagliata delle misure previste, le ragioni alla base delle stesse, nonché i dettagli della relativa data di entrata in vigore.
La comunicazione è trasmessa almeno 24 ore prima che le misure diventino effettive. In circostanze eccezionali, laddove non sia possibile dare un preavviso di 24 ore, il Comitato può effettuare la comunicazione a meno di 24 ore dalla prevista entrata in vigore delle misure.
3. L'ente soggetto a risoluzione si conforma a qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione precedentemente adottata dalle autorità nazionali di risoluzione sulla stessa materia.
4. Ogni azione intrapresa dalle autorità nazionali di risoluzione riguardo a questioni che sono oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 2 è conforme a detta decisione.
5. Il Comitato pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure un avviso che riassuma gli effetti dell'azione di risoluzione, in particolare sui clienti al dettaglio. Le autorità nazionali di risoluzione si conformano agli obblighi procedurali applicabili di cui all'articolo 83 della direttiva 2014/59/UE.
Capo 4. Cooperazione
Art. 30 Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM
1. Il Comitato informa la Commissione di ogni azione intrapresa al fine di preparare la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri del Consiglio e della Commissione nonché il loro personale sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 88.
2. Nell'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente, in particolare nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione, conformemente agli articoli da 8 a 29. Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni.
3. La BCE o le autorità nazionali competenti trasmettono al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo autorizzati e le eventuali modifiche apportate agli stessi.
4. Ai fini del presente regolamento, la BCE può invitare il presidente del Comitato a partecipare in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ove ritenuto opportuno il Comitato può nominare un altro rappresentante per sostituire il presidente a tal fine.
5. Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione dell'ABE istituito in conformità dell'articolo 127 della direttiva 2014/59/UE.
6. Il Comitato si adopera per collaborare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi lo Strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in presenza delle circostanze straordinarie di cui all'articolo 27, paragrafo 9, e nei casi in cui lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante.
7. Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2 e 4 nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.
Art. 31 Cooperazione nell'ambito dell'SRM
1.
Il Comitato svolge i propri compiti in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato, in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, approva e pubblica un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo.
Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato:
a) emana orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali di risoluzione, le quali assolvono i compiti e adottano le decisioni di risoluzione nel rispetto degli stessi;
b) può esercitare in ogni momento i poteri di cui agli articoli da 34 a 37;
c) può richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento da parte loro dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
d) riceve dalle autorità nazionali di risoluzione progetti di decisione sui quali può esprimere un parere e, in particolare, indicare gli elementi dei progetti stessi non conformi al presente regolamento o alle istruzioni generali del Comitato.
Fatto salvo il capo 5 del presente titolo, ai fini della valutazione dei piani di risoluzione il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute conformemente all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
2. L'articolo 13, paragrafi da 4 a 10, e gli articoli da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione. Non si applicano la decisione congiunta e le decisioni eventualmente adottate in assenza di una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 45 nonies, della direttiva 2014/59/UE. A tali relazioni si applicano invece le pertinenti disposizioni del presente regolamento.