Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Testo in vigore al
Art. 318
1. Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 Volt verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro.
2. Se la corrente di alimentazione di dette lampade e' fornita attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra di loro.
Capo VIII. LINEE DI CONTATTO PER TRAZIONE ELETTRICA Divieto dei sistemi di trazione con terza rotaia.
Art. 319
1. Nell'ambito delle aziende e delle attivita' soggette al presente decreto sono vietati sistemi di trazione elettrica con presa da terza rotaia.
Art. 320
1. Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attivita' soggette al presente decreto, salvo disposizioni piu' restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:
a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di edifici, salvo quanto e' disposto dalla successiva lettera b);
b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a canale o simili di materiale isolante non igroscopico o metallici collegati a terra;
c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale in conformita' a quanto e' stabilito dalla precedente lettera b).
Art. 321
1. I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione, i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione non possano abbassarsi a meno di m. 3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di inpianto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
trasporto ordinari.
Art. 322
1. Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei loro carichi con le linee aeree elettriche di contatto, devono essere adottati appropriati provvedimenti e cautele, quali l'appicazione di barriere, la delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di transito per i mezzi ordinari.
Art. 323
1. I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per trazione elettrica, devono essere provvisti di interruttori automatici per massima corrente, atti ad interrompere l'alimentazione della linea qualora si stabilisca una intensita' di corrente pericolosa.
Capo IX. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra.
Art. 324
1. Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti nell'art. 271 e negli altri articoli del presente decreto devono essere usati conduttori di sezione adeguata alla intensita' della corrente verso terra e comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a 50 millimetri quadrati, se di ferro o acciaio zincato.
2. Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a 16 millimetri quadrati purche' non inferiori alla sezione dei conduttori del circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni caso di 5 millimetri quadrati.
Art. 325
1. I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento.
2. Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.
Art. 326
1. Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta.
2. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarita' degli impianti.
3. Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili.
4. Sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000 Volta, le tubazioni di acqua, purche' facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni.
5. Ove tale risultato non sia conseguibile, dovra' farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 327
1. Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli articoli 324 e 326 relative alla comune messa a terra delle masse metalliche.
2. Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti contro il contatto accidentale. La loro sezione non deve essere inferiore a 25 millimetri quadrati.
3. Devono essere adottati nella posa dei conduttori e dei dispersori, particolari accorgimenti in rotazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.
Art. 328
1. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.
2. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni.
Capo X. INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI DOVE ESISTONO PERICOLI DI ESPLOSIONE O DI INCENDIO Divieto di installazioni elettriche.
Art. 329
1. Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto e' disposto negli articoli 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:
a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.
2. Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione, sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza.
Art. 330
1. Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze del processi' di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere installati motori elettrici, purche' questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore.
Art. 331
1. Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche per forza motrice di tipo "antideflagrante" o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente.
Art. 332
1. Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica puo' essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.
2. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi indicati nell'art. 331 e' ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.
3. Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antidemagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331.
Art. 333
1. Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.
Art. 334
1. E' vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.
Art. 335
1. Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilita' di scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza:
a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei tetti, delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni;
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche elettrostatiche che si possano produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni.
Essi debbono pero' essere tali da non dare luogo alla produzione di scintille;c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuita' e per tutta l'estensione della rete, degli elementi delle tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;
d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.
Art. 336
1. Le installazioni elettriche previste dagli articoli 320 a 332 devono essere sottoposte a verifica almeno una(volta ogni due anni.
Capo XI. SCHEMI DELL'IMPIANTO Esposizione schema dell'impianto.
Art. 337
1. Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali.
Art. 338
1. Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori diversi o conduttori sia ad alta che a bassa tensione, essi devono essere contraddistinti con particolari colorazioni, il cui significato (valore della tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella.
2. Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in prossimita' dei conduttori.