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Sez. 1, Ordinanza n. 4000 del 13/02/2024 (Rv. 670222-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Opposizione convalida TSO - Legittimazione - Art. 35, comma 8, l. n. 833/1978 - Interpretazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670222-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

In tema di trattamento sanitario obbligatorio, l'art. 35, comma 8, della l. n. 833 del 1978, laddove dispone che può proporre opposizione contro il provvedimento di convalida non solo chi vi è stato sottoposto ma anche chiunque vi abbia interesse, si riferisce a colui che abbia un concreto e attuale interesse, in ragione di uno stretto e personale rapporto che lo lega direttamente al paziente, tale da far valere l'interesse di quest'ultimo al controllo dell'avvenuta corretta applicazione della misura. Pertanto, si deve escludere che un simile interesse qualificato sussista in capo ad associazioni che intendano far valere un diritto proprio a impugnare il trattamento sanitario obbligatorio perché lesivo del loro statuto, in quanto la compromissione di un simile interesse esula dall'oggetto del giudizio di opposizione alla convalida. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un'associazione impegnata contro gli abusi e le violenze psichiatriche, che aveva impugnato il provvedimento di convalida di un trattamento sanitario obbligatorio, perchè lo aveva ritenuto illegittimo e in contrasto con le sue finalità statutarie).

Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)