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Sez. 5, Sentenza n. 14510 del 15/07/2016 (Rv. 640513 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni prima casa - Mantenimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile - Necessità ai fini della conservazione del beneficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640513-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di benefici fiscali "prima casa", il requisito necessario per fruire dell'agevolazione si perfeziona ove il contribuente abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, restando irrilevante un eventuale successivo spostamento della residenza, che non è incluso tra le espresse cause di revoca e non pregiudica il Fisco, salva la sussistenza nel caso concreto di un abuso del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)