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Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 22/02/1991 (Rv. 471057 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso | In genere - Carenza dei presupposti - Comunicazione del locatore - Inefficacia.
Stato
decisa il 1991-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471057-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso

In tema di locazione di immobile urbano per uso non abitativo, la comunicazione dell'intenzione di vendere il bene, effettuata dal locatore ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ma in carenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di prelazione del conduttore, conservando la propria natura di atto dovuto di interpello finalizzato all'esercizio del diritto di prelazione, privo di ogni carattere negoziale e, perciò, non riconducibile alla figura della proposta contrattuale, non può produrre alcun effetto giuridico.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)