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Sez. 3 - , Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento - Eccezione di inadempimento - Sollevata in primo grado a fronte della richiesta di adempimento - Successiva proposizione in appello dell’azione di risoluzione per inadempimento - Inammissibilità - Riserva di tale azione formulata in primo grado - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654927-02

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia opposta dal convenuto soltanto eccezione d'inadempimento, in sede di appello non può essere introdotta dallo stesso convenuto azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, inammissibile (art. 345 c.p.c.), ancorché risulti formulata in primo grado una riserva (nel futuro) di tale azione, la quale costituisce una manifestazione di intenti processualmente irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)