Sez. U, Sentenza n. 31312 del 26/06/2002 Cc. (dep. 19/09/2002) Rv. 222043 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere - Motivi depositati entro trenta giorni dalla pronuncia - Avviso di deposito alle parti presenti - Comunicazione - Necessità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di provvedimenti camerali, poiché l'art. 128 cod. proc. pen., nell'imporre la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito di quelli impugnabili, fa salve le disposizioni relative ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e l'art. 424 dello stesso codice, nel dettare tali disposizioni, ne prevede la lettura e il deposito immediati, ferma la possibilità di differire la redazione dei motivi entro il termine non prorogabile di trenta giorni dalla pronuncia, alle parti presenti non è dovuto l'avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare, allorché i motivi non siano redatti contestualmente, ma entro il detto termine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)