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Sez. 4, Sentenza n. 8532 del 07/06/1984 Ud. (dep. 12/10/1984) Rv. 166080 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - APPELLO - PERIZIA DISPOSTA IN PRIMO GRADO E DISATTESA DAL GIUDICE D'APPELLO - ESAURIENTE MOTIVAZIONE CIRCA IL DISSENSO E CONSIDERAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166080-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - APPELLO - PERIZIA DISPOSTA IN PRIMO GRADO E DISATTESA DAL GIUDICE D'APPELLO - ESAURIENTE MOTIVAZIONE CIRCA IL DISSENSO E CONSIDERAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - SUSSISTENZA.*

Il giudice di appello, che disattenda le conclusioni di una perizia ritualmente disposta e già valorizzata positivamente dai primi giudici, ha l'Obbligo di motivare esaurientemente le ragioni del suo diverso convincimento e di tenere conto delle censure proposte dalle parti e delle eventuali memorie tecniche difensive. (Conf mass n 153475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)