Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28471 del 07/11/2018 (Rv. 651735 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Obbligo del datore di lavoro di contestare l'addebito - Sussistenza - Provvedimento di irrogazione della sanzione -Richiamo agli addebiti formulati nella contestazione - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a richiamare quanto in precedenza contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro a descrivere nuovamente i fatti in contestazione per rendere puntualmente esplicitate le motivazioni del recesso e per manifestare come gli stessi non possano ritenersi abbandonati o superati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur dando atto che nella lettera di contestazione era ritualmente descritta la regolare deambulazione e l'uso dei mezzi senza difficoltà quale elemento fattuale qualificante la condotta di abusiva fruizione dei permessi, non l'ha poi sottoposta a riscontro fattuale e non l'ha considerata al fine della valutazione complessiva, malgrado nella lettera di licenziamento fosse contenuta la formula "richiamando quanto già dettagliatamente a lei contestato").
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)