Sez. 3, Sentenza n. 202 del 25/01/1974 (Rv. 367796 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI - AZIONE PER IL RITRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI - AZIONE PER IL RITRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Nel rapporto di mandato senza rappresentanza, l'Azione del mandante, diretta ad ottenere il ritrasferimento dell'immobile acquistato in esecuzione del mandato (actio mandati), sorge nel momento dell'acquisto posto in essere dal mandatario (salva pattuizione diversa), e da quel momento comincia a decorrere il termine prescrizionale dell'Azione stessa. (V 2843'67, mass n 330426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)