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Sez. 3, Sentenza n. 541 del 22/02/1974 (Rv. 368307 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368307-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La facolta discrezionale del giudice del merito di ammettere o meno la prova per testi nei contratti di valore superiore a lire cinquemila e insindacabile in Cassazione, se l'Esercizio di tale facolta sia giustificato con motivazione immune da vizi logici o giuridici. (V 1757'72, mass n 358707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)