Sez. 3, Sentenza n. 541 del 22/02/1974 (Rv. 368307 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta discrezionale del giudice del merito di ammettere o meno la prova per testi nei contratti di valore superiore a lire cinquemila e insindacabile in Cassazione, se l'Esercizio di tale facolta sia giustificato con motivazione immune da vizi logici o giuridici. (V 1757'72, mass n 358707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)