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Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 7 Linee dirette

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

  1. a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati;

  2. b) tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente, mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al presente articolo, paragrafo 1, lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 6.

4. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 6 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 60.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all' articolo 9. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Art. 8 Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione de gli opportuni criteri, gli Stati membri tengono in considerazione:

  1. a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

  2. b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

  3. c) la protezione dell'ambiente;

  4. d) l'assetto del territorio e la localizzazione;

  5. e) l'uso del suolo pubblico;

  6. f) l'efficienza energetica;

  7. g) la natura delle fonti primarie;

  8. h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

  9. i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 9;

  10. j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 32 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio19;

  11. k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni; e

  12. l) le alternative alla costruzione di nuovi impianti di generazione, tra cui le soluzioni per la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità di regolazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. I richiedenti dispone di procedure di ricorso.

Art. 9 Obblighi di servizio pubblico

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

3. Ove siano previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato riconosce per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o per la fornitura del servizio universale di cui all'articolo 27, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

4. Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell'Unione. Gli interessi dell'Unione comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ai sensi dell'articolo 106 TFUE e della presente direttiva.

Capo III. Responsabilizzazione e tutela dei consumatori

Art. 10 Diritti contrattuali di base

1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di energia elettrica da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.

2. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio21, gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 12.

3.

I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

  1. a) l'identità e l'indirizzo del fornitore;

  2. b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;

  3. c) i tipi di servizio di manutenzione offerti;

  4. d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

  5. e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

  6. f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

  7. g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 26;

  8. h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.

4. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi.

6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio22.

7. Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

8. I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.

9. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

10. Nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 27, i clienti finali sono informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

11. I clienti civili ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a sistemi di prepagamento, ad audit energetici, a servizi di consulenza energetica, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a moratorie della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

12. I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato un cambiamento.

Art. 11 Diritto a un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica;

1.

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato, a prezzo fisso e a prezzo dinamico dell’energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica e tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200000 clienti finali.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono esentare un fornitore con più di 200000 clienti finali dall’obbligo di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso se:

  1. a) il fornitore offre solo contratti a prezzo dinamico;

  2. b) l’esenzione non ha un impatto negativo sulla concorrenza; e

  3. c) è conservata una scelta sufficiente di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso per i clienti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, né risolvano tali contratti prima della scadenza degli stessi.

1 bis.

Prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. Tale sintesi illustra i diritti di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, e comprende almeno le informazioni seguenti:

  1. a) il prezzo totale e le singole componenti del prezzo;

  2. b) una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;

  3. c) l’indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell’assistenza ai consumatori; e

  4. d) se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti.

La Commissione fornisce orientamenti a tale riguardo.

1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali con contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso non siano esclusi, qualora decidano in tal senso, dal partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell’energia nonché dal contribuire attivamente a soddisfare le esigenze di flessibilità del sistema elettrico nazionale.

2.

Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dai rispettivi tipi di contratti di fornitura dell’energia elettrica e che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione:

  1. a) monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e affrontano le pratiche abusive;

  2. b) adottano le misure appropriate qualora siano riscontrati oneri di risoluzione non legittimi in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3.

3. I fornitori devono ottenere il consenso di ogni cliente finale prima che tale cliente passi a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.

4. Per almeno dieci anni dopo l'introduzione dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, gli Stati membri o le loro autorità di regolazione effettuano un monitoraggio e pubblicano una relazione annuale sui principali sviluppi relativi a tali contratti, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato e l'impatto sulle bollette dei consumatori, con particolare riguardo al livello di volatilità dei prezzi.

Art. 12 Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

1. Il cambio di fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione è effettuato nel più breve tempo possibile. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore o i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro e non oltre il 2026 il processo tecnico del passaggio da un fornitore all’altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

2. Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione e la legittimità degli oneri di risoluzione del contratto è soggetta al controllo dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.

4. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

5. I clienti civili hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi per il cambio collettivo di fornitore, predisponendo nel contempo un quadro che garantisca la massima protezione dei consumatori per evitare eventuali pratiche abusive.

Art. 13 Contratto di aggregazione

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare e vendere servizi di energia elettrica, compresa l'aggregazione, diversi dalla fornitura, indipendentemente dal loro contratto di fornitura di energia elettrica e da un'impresa elettrica di loro scelta.

2.

Gli Stati membri assicurano che, qualora un cliente finale intenda stipulare un contratto di aggregazione, questi abbia il diritto di procedere senza il consenso delle imprese elettriche del cliente finale.

Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione informino in maniera esaustiva i clienti circa i termini e le condizioni dei contratti che offrono loro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere gratuitamente, almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, se richiesto dal cliente, tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta.

4. Gli Stati membri assicurano che i diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 siano riconosciuti a tutti i clienti finali in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi. In particolare, gli Stati membri assicurano che i clienti non siano soggetti a requisiti tecnici e amministrativi, procedure o oneri discriminatori da parte dei propri fornitori sulla base del fatto che essi abbiano o meno un contratto con un partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione.

Art. 14 Strumenti di confronto

1.

Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le microimprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100000 kWh abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

  1. a) sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese elettriche siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;

  2. b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla lo gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;

  3. c) definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;

  4. d) usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;

  5. e) forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento;

  6. f) sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, riconoscibili, comprensibili e affidabili;

  7. g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate; e

  8. h) effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per il confronto.

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di energia elettrica che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

2. Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.

3. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

4. Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

5. Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

Art. 15 Clienti attivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:

  1. a) abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata;

  2. b) abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica;

  3. c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;

  4. d) abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;

  5. e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi, siano trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 9, della presente direttiva e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;

  6. f) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

3. L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.

4. Gli Stati membri in cui vigono meccanismi che non contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete non concedono nuovi diritti nel quadro di tali meccanismi dopo il 31 dicembre 2023. In ogni caso i clienti soggetti a meccanismi vigenti devono avere la possibilità di optare in qualsiasi momento per un nuovo meccanismo che contabilizzi separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete.

5. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto di stoccaggio di energia:

  1. a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo la relativa richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento e la misurazione adeguata;

  2. b) non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;

  3. c) non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;

  4. d) siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Art. 15 bis Diritto alla condivisione dell’energia

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell’energia in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all’interno della stessa zona di offerta o di un’area geografica più limitata, come stabilito da tale Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l’energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico. La partecipazione alla condivisione dell’energia non costituisce l’attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi nella condivisione di energia.

3.

I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell’energia a fini di:

  1. a) comunicazione con altri soggetti pertinenti, quali fornitori e operatori di rete, in merito agli accordi di condivisione dell’energia, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;

  2. b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte del pertinente accordo di condivisione dell’energia;

  3. c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia;

  4. d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell’impianto di generazione di energia rinnovabile o dell’impianto di stoccaggio.

L’organizzatore della condivisione dell’energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui uno dei clienti attivi partecipi al progetto di condivisione dell’energia. L’organizzatore della condivisione dell’energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. Per quanto riguarda il primo comma, lettera c), del presente paragrafo si applicano gli articoli 10, 12 e 18. Gli Stati membri stabiliscono il quadro normativo per l’applicazione del presente paragrafo.

4.

Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia:

  1. a) abbiano diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;

  2. b) beneficino di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali a norma della presente direttiva;

  3. c) non siano tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori, qualora l’energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini;

  4. d) abbiano accesso a contratti tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell’energia;

  5. e) in caso di conflitto derivante da un accordo di condivisione dell’energia, abbiano accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all’accordo di condivisione dell’energia conformemente all’articolo 26;

  6. f) non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento;

  7. g) siano informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è limitato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo;

  8. h) notifichino gli accordi di condivisione dell’energia ai pertinenti gestori di sistema e partecipanti al mercato, compresi i fornitori interessati, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell’energia.

Gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al primo comma, lettera c), secondo quanto segue:

  1. a) nel caso di singole abitazioni, la soglia può essere aumentata fino a 30 kW;

  2. b) nel caso di condomini, la soglia può essere aumentata fino a 100 kW o, in caso di circostanze specifiche debitamente giustificate dovute alle dimensioni medie ridotte dei condomini, ridotta fino a un minimo di 40 kW.

5.

Se altre categorie di clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell’energia sono di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e medie imprese, si applicano le condizioni supplementari seguenti:

  1. a) la capacità installata massima dell’impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell’energia deve essere di 6 MW;

  2. b) la condivisione dell’energia avviene all’interno di un’area geografica limitata o locale, quale definita dallo Stato membro interessato.

6.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione pertinenti o gli altri organi designati:

  1. a) monitorino, raccolgano, convalidino e comunichino, con frequenza almeno mensile e in conformità dell’articolo 23, i dati di misurazione relativi all’energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati, e a tal fine predispongano gli adeguati sistemi informatici;

  2. b) forniscano un punto di contatto atto a:

    1. i) registrare gli accordi di condivisione dell’energia;

    2. ii) mettere a disposizione informazioni pratiche per la condivisione dell’energia;

    3. iii) ricevere informazioni sui pertinenti punti di misurazione, cambiamenti di ubicazione e partecipazione; e

    4. iv) se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo.

7. Gli Stati membri adottano misure appropriate e non discriminatorie per garantire che i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica possano accedere ai meccanismi di condivisione dell’energia. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di condivisione dell’energia di proprietà delle autorità pubbliche rendano l’energia elettrica condivisa accessibile ai clienti o cittadini vulnerabili e ai clienti o cittadini in condizioni di povertà energetica. Nel fare ciò, gli Stati membri fanno il possibile affinché la quantità di tale energia accessibile sia in media pari almeno al 10 % dell’energia condivisa.

9. Gli Stati membri possono incoraggiare l’introduzione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all’interno e all’esterno degli edifici.

10. La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri senza accrescere l’onere amministrativo al fine di agevolare la definizione di un approccio standardizzato in relazione alla condivisione dell’energia e garantire condizioni di parità per le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini.

11. Il presente articolo non pregiudica il diritto dei clienti di scegliere il proprio fornitore in conformità dell’articolo 4 né le norme nazionali applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori.

Art. 16 Comunità energetiche dei cittadini

1. Gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini che assicuri che:

  1. a) la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini sia aperta e volontaria;

  2. b) i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini abbiano il diritto di uscire dalla comunità, caso in cui si applica l'articolo 12;

  3. c) i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi;

  4. d) il pertinente gestore del sistema di distribuzione previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperi con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di energia elettrica al loro interno;

  5. e) le comunità energetiche dei cittadini siano soggette a procedure e oneri non discriminatori, equi, proporzionati e trasparenti, anche in relazione alla registrazione e alla concessione di licenze, e a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e che rispecchiano i costi in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, in modo da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema.

2. Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro normativo, che le comunità energetiche dei cittadini:

  1. a) siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;

  2. b) abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 4;

  3. c) siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 38, paragrafo 2.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

  1. a) possano accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o in maniera aggregata in modo non discriminatorio;

  2. b) siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione;

  3. c) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

  4. d) per quanto riguarda il consumo di energia elettrica autoprodotta, siano trattate come clienti attivi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e);

  5. e) abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali.

Ai fini del primo comma, lettera e), la condivisione dell'elettricità lascia impregiudicati gli oneri di rete, le tariffe e le imposte applicabili, sulla base di un'analisi costi-benefici trasparente delle risorse distribuite di energia sviluppata dall'autorità nazionale competente.

4. Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo IV e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione. Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

  1. a) abbiano il diritto di concludere un accordo per il funzionamento della rete della comunità con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasmissione a cui è collegata la loro rete;

  2. b) siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini e che tali oneri di rete tengano conto contabilizzino separatamente dell'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e di quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della comunità energetica dei cittadini, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 7;

  3. c) non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione.

Art. 17 Gestione della domanda mediante aggregatori

1. Gli Stati membri consentono e promuovono la partecipazione della gestione della domanda mediante aggregatori. Gli Stati membri consentono ai clienti finali, compresi quelli che offrono la gestione della domanda mediante aggregatori, di partecipare insieme con i produttori, in modo non discriminatorio, a tutti i mercati dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, allorché acquistano servizi ancillari, trattino i partecipanti al mercato coinvolti nella gestione della domanda mediante aggregatori in modo non discriminatorio insieme con i produttori, sulla base delle loro capacità tecniche.

3. Gli Stati membri assicurano che il pertinente quadro normativo contenga almeno i seguenti elementi:

  1. a) il diritto di ogni partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli aggregatori indipendenti, di entrare nei mercati dell'energia elettrica senza il consenso di altri partecipanti al mercato;

  2. b) norme non discriminatorie e trasparenti che assegnino chiaramente ruoli e responsabilità a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica e ai clienti;

  3. c) norme e procedure trasparenti e non discriminatorie per lo scambio di dati tra partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e altre imprese elettriche, tali da assicurare un facile accesso ai dati su base paritaria e non discriminatoria, garantendo nel contempo la piena protezione delle informazioni commercialmente sensibili e dei dati personali dei clienti;

  4. d) un obbligo per i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di essere finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti che apportano alla rete elettrica; in tale nella misura sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

  5. e) una disposizione in base a cui i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non incorrono in penali e pagamenti indebiti, o in altre indebite restrizioni contrattuali da parte dei fornitori;

  6. f) un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e gli altri partecipanti al mercato, compresa la responsabilità per gli sbilanciamenti.

4. Gli Stati membri possono esigere che le imprese elettriche o i clienti finali partecipanti indennizzino finanziariamente gli altri partecipanti al mercato o i responsabili del bilanciamento dei partecipanti al mercato se tali partecipanti al mercato o soggetti responsabili del bilanciamento sono direttamente interessati dall'attivazione della gestione della domanda. La la compensazione finanziaria non deve creare barriere per l'ingresso nel mercato dei partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o per la flessibilità. In tali casi, liLa compensazione finanziaria è limitata a quanto strettamente necessario per coprire i costi risultanti sostenuti dai fornitori dei clienti partecipanti o dai soggetti responsabili del bilanciamento del fornitore in conseguenza durante l'attivazione della gestione della domanda. Il metodo di calcolo di tale compensazione può tenere conto dei benefici prodotti dagli aggregatori indipendenti nei confronti di altri partecipanti al mercato e, ove ciò avvenga, si può richiedere agli aggregatori o ai consumatori partecipanti di contribuire a tale compensazione, ma solo se e nella misura in cui i benefici per tutti i fornitori, i clienti e i loro responsabili del bilanciamento non superano i costi diretti sostenuti. Il metodo di calcolo è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.

5. Gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione o, se così richiesto dall'ordinamento nazionale, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, in stretta collaborazione con i partecipanti al mercato e con i clienti finali, stabiliscano i requisiti tecnici per la partecipazione della gestione della domanda a tutti i mercati dell'energia elettrica sulla base delle caratteristiche tecniche di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali requisiti includono la partecipazione dei carichi aggregati.

Art. 18 Bollette e informazioni di fatturazione

1. Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.

2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione gratuitamente.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni sulla fatturazione in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

4. Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.

5. Gli Stati membri consultano le organizzazioni dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.

6. Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione soddisfino i requisiti minimi di cui all'allegato I.

Art. 18 bis Gestione del rischio del fornitore

1.

Le autorità di regolazione, oppure, qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un’autorità competente indipendente alternativa, tale autorità competente designata, tenendo conto delle dimensioni del fornitore o della struttura di mercato nonché, se del caso, effettuando prove di stress, provvedono affinché i fornitori:

  1. a) introducano e attuino opportune strategie di copertura, finalizzate a limitare il rischio che le eventuali variazioni nella fornitura all’ingrosso di energia elettrica potrebbero comportare per la sostenibilità economica dei loro contratti conclusi con i clienti, mantenendo al tempo stesso la liquidità sui mercati a breve termine e i relativi segnali di prezzo;

  2. b) intraprendano tutte le azioni ragionevoli per limitare il rischio di interruzione della fornitura.

2. Le strategie di copertura del fornitore possono includere il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 77), del regolamento (UE) 2019/943 o altri strumenti idonei, quali i contratti a termine. Qualora per tali accordi esistano mercati sufficientemente sviluppati che consentano una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono esigere che una quota dell’esposizione dei fornitori al rischio di variazione dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica sia coperta mediante accordi di compravendita per l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che corrispondano alla durata della loro esposizione al rischio dal lato dei consumatori, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione sulla concorrenza.

3. Gli Stati membri si adoperano per garantire l’accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energia rinnovabile e per creare le condizioni favorevoli a tal fine.

Art. 19 Sistemi di misurazione intelligenti

1. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti finali, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche e agli altri partecipanti al mercato di ottimizzare l'uso dell'energia elettrica, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative e introducendo sistemi di misurazione intelligenti interoperabili, in particolare con sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

2. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II.

3. Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell'articolo 20 e dell'allegato II. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.

4. Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata, controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i consumatori.

5. Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che tale valutazione sia riveduta almeno ogni quattro anni, o con maggiore frequenza, in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.

6.

Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligente che sono già installati o il cui «avvio dei lavori» ha avuto inizio prima del 4 luglio 2019 possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita, ma, nel caso dei sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 e all'allegato II, non possono restare operativi oltre il 5 luglio 2031.

Ai fini del presente paragrafo per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Art. 20 Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti

Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il 4 luglio 2019, gli Stati membri introducono sistemi di misurazione intelligenti in conformità alle norme tecniche europee, all'allegato II e ai seguenti requisiti:

  1. a) i sistemi di misurazione intelligenti misurano accuratamente il consumo effettivo di energia elettrica e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso. I dati sui consumi storici convalidati sono resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;

  2. b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;

  3. c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati deve essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;

  4. d) gli operatori assicurano che i contatori dei clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete possano registrare l'energia elettrica immessa nella rete dai locali dei clienti attivi;

  5. e) se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul loro consumo di energia elettrica sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 24, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;

  6. f) prima o al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati;

  7. g) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale.

Ai fini della lettera e) del primo comma, il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Art. 21 Diritto a un contatore intelligente

1. Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:

  1. a) sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzioni di cui all'articolo 20 o di una serie minima di funzioni da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II;

  2. b) sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori in tempo quasi reale.

2. Nel contesto della richiesta di un cliente relativa all'installazione di un contatore intelligente di cui al paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:

  1. a) assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:

    1. i) le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi realizzabili, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;

    2. ii) eventuali costi connessi a carico del cliente finale;

  2. b) assicura che il contatore sia installato entro un termine ragionevole, entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;

  3. c) periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Art. 22 Contatori convenzionali

1. Qualora i clienti finali non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Art. 23 Gestione dei dati

1. Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata indicano le norme relative all'accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per la gestione della domanda e altri servizi

2.

Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi sia efficiente e sicuro, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati.

Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l'accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere pubblicamente disponibili.

3.

Le norme sull'accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

4.

Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo.

5.

Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione.

Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi.

Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata, assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

Art. 24 Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all'interno dell'Unione.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilitàe e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese elettriche applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l'accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.

Art. 25 Sportelli unici

Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.