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Sez. 2, Sentenza n. 1546 del 29/05/1974 (Rv. 369685 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE -FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369685-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE -FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il giudice non ha l'Obbligo di motivare il diniego di ammissione di ulteriore prove quando dalla decisione adottata risulti che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sull'esistenza o inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione. (Conf 2026'72, mass n 359170).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)