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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25868 del 15/12/2016 (Rv. 641913 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del cod. strada - Termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto, ex art. 204, comma 1-bis, del cod. strada, come introdotto dal d.l. n. 151 del 2003 - Cumulabilità dei termini di 60 e 120 giorni previsti dalla norma - Portata applicativa - Criteri - Rilevanza della trasmissione anticipata degli atti da parte dell'organo accertatore - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641913-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada, cui sia applicabile la disciplina introdotta dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2003, la nuova disposizione prevista dall'art. 204, comma 1-bis del cod. strada - secondo cui i termini di cui agli artt. 203, commi 1-bis e 2, e 204, comma 1, sono perentori e si cumulano fra loro - deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative per l'irrogazione della sanzione amministrativa, senza che abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)