Sez. 1, Sentenza n. 5506 del 07/06/1994 (Rv. 486913 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971 - Conseguenze - Espropriazione di terreni ad effettiva destinazione agricola - Indennità relativa - Determinazione - Criteri.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 - dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 e nella parte in cui imponeva il criterio del valore agricolo medio dei terreni, a prescindere dalla loro destinazione economica, non comporta che, in caso di espropriazione di terreni ad effettiva destinazione agricola, la relativa indennità debba quantificarsi automaticamente in misura pari al prezzo di mercato del fondo ed al suo valore venale, dovendo essa essere, invece, commisurata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, al valore agricolo del fondo medesimo, quale si determina in base alla media dei valori, nell'anno solare precedente il provvedimento ablativo, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria, nei quali siano praticate le stesse colture in opera nel fondo espropriato.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)