Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Testo in vigore al
Art. 4 Organici
1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge.
2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'articolo 5 e' assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e con la gradualita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
Art. 5 Compiti istituzionali
1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia ...; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti di appello.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di sevizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.
Art. 6 Personale del Corpo di polizia penitenziaria
1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli agenti e degli assistenti.
Art. 7 Bandiere e beni del Corpo. Armamento. Uniformi
1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria.
3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformita' dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso.
Art. 8 Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale
1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria e', a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
Art. 9 Doveri di subordinazione
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro della giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' limitatamente al contingente assegnato;
d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.
Art. 10 Ordine gerarchico e rapporti funzionali
1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.
2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla diciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti.
3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.
4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
Art. 11 Orario di servizio
1. L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali e' ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.
3. Con la stessa procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, con la quale sono stabiliti i limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, unitamente ai contingenti del personale, possono essere apportate variazioni, ai detti limiti massimi esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
5. Il personale che, per particolari esigenze di servizio, non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha diritto a goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione. La medesima disciplina si applica al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta servizio in un giorno festivo non domenicale.
Art. 12 Mensa di servizio e asili nido
1. E' istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono altresi' istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 13 Trattamento economico
1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge.
2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
Art. 14 Ordinamento del personale
1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:
1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;
2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo;
b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti di servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialisti;
2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sucurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;
c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalita' dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificatamente previsti per ogni ruolo; in particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianita' di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti;
4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;
5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintnedente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita' nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;
6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
A) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;
B) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;
Y) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore;
7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo:
A) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera A) del numero 6);
b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza.
Y) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera B), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sara' inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
B) il personale di cui alle precedenti lettere B) e Y) sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera B), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole;
d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale, per il personale di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
f) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, gli elementi piu' meritevoli per capacita' professionale e per incarichi assolti;
g) determinazione delle modalita', in relazione a particolari infermita' o al grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessita' di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
i) previsione che, ferma restando per il personale di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta';
l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta';
m) previsioni che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;
n) determinazione delle modalita' di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri;
l) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;
2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'amministrazione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore e' richiesto il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980 n. 312;
3) previsione del concorso riservato;
4) previsione dei corsi di formazione;
5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianita' di merito e per merito comparativo;
o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici peritenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disposinibilia' dei posti in organico del grado rivestito e dell'anzianita' di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19.
2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
Art. 15 Contingenti da impiegare nel settore minorile
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, per ogni biennio i contingenti del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile. Tali contingenti debbono essere scelti sulla base dei criteri attitudinali indicati nel medesimo decreto.
Art. 16 Istituzione e formazione professionale
1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.
2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.
3. La direzione di ogni singola scuola e' affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attivita' di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica e' presieduta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara.
5. Alla commissione paritetica competono altresi':
a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina, delle modalita' di svolgimento delle prove pratiche;
b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. E' lasciata facolta' al direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze e funzioni.
6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonche' addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarita' del servizio presso gli Istituti minorili.
7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio se non per finalita' didattiche o per il tirocinio pratico, ed comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.
Art. 17 Istituto superiore di studi penitenziari
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi;
a) previsione che l'Istituto superiore di studi penitenziari sia sede di indagine sulle problematiche penitenziarie;
b) previsione che l'Istituto abbia il compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare secondo programmi a livello universitario, integrati da materie professionali, da ricerca e l'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria;
c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati;
d) previsione che l'Istituto provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;
e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per i corsi di specializzazione, ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria;
f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e programmi di ciascuna materia stabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera h) per la nomina a direttore penitenziario, nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale possa partecipare il personale penitenziario di concetto, compreso quello appartenente al ruolo degli Ispettori della polizia penitenziaria, che non abbia superato i quaranta anni di eta' e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
h) previsione che il corso di formazione per i vincitori del concorso riservato al personale di concetto dell'amministrazione penitenziaria, di cui alla lettera g) abbia durata biennale che gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali e presieduta dal preside della facolta' di giurisprudenza dell'universita' di Roma o da un docente universitario da lui delegato, che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
i) previsione di un corso di formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore penitenziario.
Art. 18 Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilita'
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune di cui ha sede l'ufficio o il reparto cui e' destinato.
2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni suo altro dovere.
3. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
4. Il personale del Corpo ha facolta' di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilita' di locali.
5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilita' per l'intera durata dell'esigenza.
6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.
7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilita'.
Art. 19 Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialita'.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.
4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attivita' politica all'interno delle carceri.
5. Il personale degli istituti penitenziari puo' tenere riunioni sindacali anche in uniforme fuori dell'orario di servizio:
a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalita' d'uso;
b) in locali aperti al pubblico;
6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali e' corrisposta la normale retribuzione.
7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'Istituto.
8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.
9. La partecipazione del personale alle riunioni e' in ogni cso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.
12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonche' quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.
13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali.
14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del Tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionale maggiormente rappresentative del personale le seguenti materie:
a) il trattamento economico;
b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;
e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41.
15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia e da un sottosegretario, delegato e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti, e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalita' ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14.
Art. 20 Norme penali
1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72 73, 74, 75, 76, 77, 78, e 79 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
Art. 21 Norme disciplinari
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Art. 22 Pendenza di procedimenti disciplinari
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 21, si applicano le norme disciplinari previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia.
Art. 23 Condono disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costruzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.
2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.
Art. 24 Giurisdizione
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
2. I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari proseguono dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.