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Sez. L, Sentenza n. 1998 del 30/03/1982 (Rv. 419840 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI RELATIVI A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419840-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI RELATIVI A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*

L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - il quale stabilisce che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi legali, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - non รจ applicabile ai crediti relativi a prestazioni previdenziali. (Conf 3493/81, mass n 414089).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)