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Sez. 1, Sentenza n. 6037 del 23/05/1986 Ud. (dep. 20/06/1986) Rv. 173194 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL PRIMO BENEFICIO - NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE DEL SECONDO O VICEVERSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173194-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL PRIMO BENEFICIO - NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE DEL SECONDO O VICEVERSA - ESCLUSIONE.*

I benefici della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche possono essere concessi o imposti indipendentemente l'uno dall'altro. Pertanto pur ricorrendo, in ipotesi, le condizioni di fatto di entrambi i benefici, non sussiste alcuna contraddizione nella concessione dell'uno e nel contemporaneo diniego dell'altro.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)