Sez. 1, Sentenza n. 6037 del 23/05/1986 Ud. (dep. 20/06/1986) Rv. 173194 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL PRIMO BENEFICIO - NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE DEL SECONDO O VICEVERSA - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL PRIMO BENEFICIO - NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE DEL SECONDO O VICEVERSA - ESCLUSIONE.*
I benefici della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche possono essere concessi o imposti indipendentemente l'uno dall'altro. Pertanto pur ricorrendo, in ipotesi, le condizioni di fatto di entrambi i benefici, non sussiste alcuna contraddizione nella concessione dell'uno e nel contemporaneo diniego dell'altro.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)