REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Testo in vigore al
Art. 5
1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo a livello nazionale o regionale, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale e/o, se del caso, riserve regionali di diritti di impianto.
2. Alla riserva o alle riserve sono assegnati i seguenti diritti:
a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva e non utilizzati entro i termini indicati rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e al paragrafo 6 del presente articolo;
b) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai produttori che li detengono, eventualmente dietro corrispettivo da parte dell'amministrazione competente il cui l'importo e le cui modalità saranno stabilite dallo Stato membro tenendo conto dei legittimi interessi delle parti;
c) i diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva:
a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure
b) dietro corrispettivo versato all'amministrazione competente nazionale e, se del caso, regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata. Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo, che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il luogo dove sono esercitati i diritti di impianto prelevati da una riserva, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative delle rese medie e della regione dove sono utilizzati, in particolare se questi diritti che hanno origine in superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.
5. I diritti di impianto attribuiti ad una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi entro tale periodo si estinguono.
6. I diritti di impianto prelevati da una riserva sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se non sono esercitati entro tale periodo, vengono riassegnati ad una riserva a norma del paragrafo 2, lettera a).
7.
Lo Stato membro che istituisce riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti d'impianto tra le riserve regionali. Se in uno Stato membro coesistono riserve regionali e nazionali, possono essere autorizzati anche trasferimenti tra tali riserve.
I trasferimenti di cui al presente paragrafo possono essere subordinati ad un coefficiente di riduzione.
8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente di uno Stato membro può scegliere di non attuare il sistema delle riserve purché detto Stato membro possa dimostrare di disporre nel proprio territorio di un sistema efficace per la gestione dei diritti d'impianto. Tale sistema può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti del presente capo. Qualora uno Stato membro disponga di tale sistema, i diritti di reimpianto di cui alla prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, sono prorogati di cinque campagne. La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, resta applicabile.
Art. 6
1.
I diritti d'impianto nuovamente creati, compresi i diritti di nuovo impianto concessi dallo Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sono assegnati come segue:
a) Germania: 1534 ha
b) riserva comunitaria: 17000 ha.
Grecia: 1098 ha
Spagna: 17355 ha
Francia: 13565 ha
Italia: 12933 ha
Lussemburgo: 18 ha
Austria: 737 ha Portogallo: 3760 ha
2. I diritti d'impianto nuovamente creati possono essere assegnati ad una riserva o utilizzati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) soltanto se lo Stato membro ha compilato l'inventario del potenziale produttivo a norma dell'articolo 16.
3. L'assegnazione dei diritti d'impianto nuovamente creati di cui al paragrafo 1 ad una riserva o la loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) può essere effettuata una sola volta.
Art. 7
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a) estirpazione, eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato;
b) impianto, la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze;
c) diritto di impianto, il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6;
d) diritto di reimpianto, il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve aver luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite nell'articolo 4 e nell'articolo 5, paragrafo 8;
e) sovrainnesto, l'innesto di una vite già precedentemente innestata.
2. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse possono includere in particolare:
— disposizioni relative alla distillazione dei prodotti ottenuti dai vigneti di cui all'articolo 2, paragrafo 7;
— disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell'applicazione delle disposizioni del presente capo;
— il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
— la coesistenza di vigneti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
— l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 7;
— l'applicazione della riserva comunitaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Le modalità possono in particolare prevedere, fino al 31 dicembre 2003, l'assegnazione agli Stati membri di diritti di impianto nuovamente creati prelevati dalla riserva comunitaria, da utilizzare in regioni che evidenzino un fabbisogno supplementare che potrebbe essere soddisfatto con l'assegnazione di tali diritti di impianto nuovamente creati;
— disposizioni atte a garantire che i diritti di nuovo impianto assegnati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, non pregiudichino il divieto di nuovi impianti di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
3. Entro il 31 dicembre 2003 e in seguito ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione può essere corredata, se del caso, di proposte intese all'assegnazione di ulteriori diritti di impianto nuovamente creati.
Capo II. Premi per l'abbandono
Art. 8
1.
Può essere concesso un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata.
Possono beneficiare del premio, a norma del presente capo, i conduttori di superfici viticole destinate alla produzione di uve da vino. Le superfici interessate non devono essere inferiori a 10 are.
2. Gli Stati membri possono stabilire le superfici per le quali può essere concesso il premio. Essi possono inoltre subordinare tale provvedimento ad alcune condizioni, intese tra l'altro a garantire un equilibrio tra produzione e ambiente nelle regioni interessate.
3. La concessione del premio implica per il conduttore la perdita del diritto di reimpianto per la superficie che ha formato oggetto del premio.
4. Gli Stati membri fissano il livello del premio per ettaro tenendo conto dei seguenti elementi:
a) resa agricola o capacità di produzione dell'azienda,
b) metodo di produzione,
c) superficie interessata rispetto alla superficie totale dell'azienda,
d) tipo di vino prodotto,
e) esistenza di colture associate.
5. L'importo del premio non può superare massimali da determinare.
Art. 9
Non possono beneficiare del premio le superfici viticole seguenti:
a) le superfici per le quali sono state constatate violazioni delle norme comunitarie o nazionali in materia di impianto durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne;
b) le superfici che non vengono più coltivate;
c) le superfici piantate durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne;
d) le superfici che hanno beneficiato di finanziamenti per la loro ristrutturazione e riconversione durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne.
Art. 10
Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse possono riguardare in particolare:
a) le date per la presentazione delle domande e per l'esecuzione dell'estirpazione,
b) le condizioni per il versamento dei pagamenti,
c) i livelli massimi del premio di cui all'articolo 8, paragrafo 5,
d) gli aspetti ambientali, e
e) la determinazione dei periodi di cui all'articolo 9.
Capo III. Ristrutturazione e riconversione
Art. 11
1. È istituito un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.
2. Il regime ha l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato.
3.
Il regime si applica a uno o più dei seguenti casi:
a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c) i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.
Il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.
4. Il regime si applica soltanto nelle regioni per le quali lo Stato membro interessato ha compilato l'inventario del potenziale produttivo a norma dell'articolo 16.
Art. 12
Gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione, compresa, se del caso, la loro approvazione. I piani devono rispettare le disposizioni del presente capo e le loro modalità di applicazione.
Art. 13
1. Possono usufruire di un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione soltanto i piani che sono già stati elaborati e, se necessario, approvati dallo Stato membro. Il sostegno viene erogato nelle forme seguenti:
a) indennizzo dei produttori per le perdite di entrate conseguenti all'esecuzione del piano; e
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
2. L'indennizzo dei produttori per le perdite di entrate può assumere le forme seguenti:
a) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo fissato non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni del capo I del presente titolo, oppure
b) indennità finanziata dalla Comunità.
3. Il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione non può superare il 50 % di tali costi. Tuttavia, nelle regioni classificate come regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali52, il contributo comunitario può giungere al 75 %. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 4, gli Stati membri non possono in alcun caso partecipare al finanziamento.
Art. 14
1. La Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché deglisforzi da compiere in funzione dell'obiettivo del regime.
2. La dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.
3. Le dotazioni finanziarie ripartite tra gli Stati membri tengono debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato.
4. Laddove una dotazione finanziaria è stata assegnata a uno Stato membro per un certo numero di ettari, detto Stato può ripartire la dotazione per un numero maggiore di ettari. In questo caso lo Stato membro può servirsi di finanziamenti nazionali per integrare l'importo per ettaro così ridotto fino al livello del massimale iniziale per ettaro assegnato dalla Comunità.
Art. 15
Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse possono riguardare in particolare:
a) la dimensione minima dei vigneti interessati,
b) disposizioni che regolano l'esercizio dei diritti di reimpianto nell'ambito dell'applicazione dei piani,
c) disposizioni intese a prevenire un incremento del potenziale produttivo a seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, e
d) i massimali di sostegno per ettaro.
Capo IV. Informazioni e disposizioni generali
Art. 16
1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:
a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto:
b) le varietà interessate;
c) il totale dei diritti d'impianto esistenti;
d) le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione.
Art. 17
1. La Commissione può procedere alla valutazione:
a) delle produzioni del settore vitivinicolo;
b) degli impieghi industriali dei prodotti della vite;
c) dell'evoluzione del consumo dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli consumabili come tali;
d) di qualsiasi altro elemento la cui conoscenza è necessaria per la gestione del mercato o di un regime di adeguamento dell'offerta.
2. Per la valutazione suddetta la Commissione può valersi di un aiuto esterno.
3. La Commissione finanzia uno studio indipendente sull'utilizzazione di varietà interspecifiche e, sulla scorte di questo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione, eventualmente corredata di proposte.
Art. 18
1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto. Gli Stati membri possono inoltre imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultimo raccolto immessi in commercio.
2. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, che provengano sia dal raccolto della campagna in corso sia da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.
Art. 19
1. Gli Stati membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino. Tutte le varietà classificate appartengono alla specie Vitis vinifera o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere Vitis. La classificazione non può applicarsi alle varietà seguenti:
— Noah,
— Othello,
— Isabelle,
— Jacquez,
— Clinton e
— Herbémont.
2. Nella classificazione gli Stati membri indicano le varietà di viti atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio. Tali varietà appartengono alla specie Vitis vinifera.
3. Soltanto le varietà di viti menzionate nella classificazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate nella Comunità per la produzione di vino. La restrizione non si applica alle viti utilizzate a scopo di ricerca ed esperimenti scientifici.
4. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, tranne nei casi in cui la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sorvegliare tale deroga.
5. Qualora una varietà di vite venga eliminata dalla classificazione, le relative operazioni di estirpazione vengono eseguite entro quindici anni dalla sua eliminazione.
Art. 20
Le norme che disciplinano lo schedario viticolo comunitario sono quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2392/86.
Art. 21
I capi I e II del presente titolo non si applicano negli Stati membri la cui produzione di vini non supera i venticinquemila ettolitri per campagna. La produzione è calcolata sulla base della produzione media delle cinque campagne precedenti.
Art. 22
Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti o di sovrainnesti. Essi possono esigere che le domande e le informazioni previste dal presente titolo siano completate da altre informazioni necessarie per controllare l'evoluzione del potenziale produttivo.
Art. 23
1. Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse possono riguardare in particolare:
a) la presentazione e il livello di dettaglio delle informazioni richieste per l'inventario di cui all'articolo 16;
b) la gestione della classificazione delle varietà di viti di cui all'articolo 19;
c) la destinazione dei prodotti ottenuti da varietà non figuranti in detta classificazione.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 possono essere adottate disposizioni che prevedano un documento d'accompagnamento dei materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite e le relative modalità d'applicazione, in particolare quelle in materia di controllo.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 può essere modificato o abrogato il regolamento (CEE) n. 2392/86.
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 viene adottata la decisione che stabilisce se uno Stato membro ha compilato l'inventario di cui all'articolo 16 e, se del caso, la revoca di tale decisione, in particolare quando uno Stato membro non ha proceduto al prescritto aggiornamento dell'inventario.
Titolo III. Meccanismi di mercato
Capo I. Aiuti al magazzinaggio privato
Art. 24
1. Per i produttori è istituito un regime di aiuto per il magazzinaggio privato:
a) del vino da tavola;
b) del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato.
2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione con gli organismi d'intervento, per il periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio successivo e secondo modalità da determinare, di un contratto di magazzinaggio a lungo termine.
3. I contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un periodo avente termine alle seguenti date:
a) al più tardi il 1o settembre successivo alla loro conclusione per i vini da tavola e per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati, al più tardi il 1o agosto successivo alla loro conclusione;
b) non oltre il 30 novembre successivo alla loro conclusione.
Art. 25
1. La conclusione di contratti di magazzinaggio è subordinata ad alcune condizioni relative, in particolare, alla qualità dei prodotti di cui trattasi.
2. Per il vino da tavola i contratti di magazzinaggio prevedono la cessazione del versamento dell'aiuto e dei relativi obblighi del produttore per tutti i quantitativi immagazzinati o per parte di essi, qualora il prezzo di mercato del tipo di vino da tavola in oggetto superi un livello da stabilirsi.
3. L'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato può compensare solo le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi, determinati forfettariamente.
4. Per i mosti d'uva concentrati può essere applicato a tale importo un coefficiente corrispondente al tasso di concentrazione del prodotto.