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Sez. 2, Sentenza n. 283 del 13/01/1984 (Rv. 432552 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - COLLAUDO - NOZIONI RISPETTIVE - PATTUIZIONE CONTRATTUALE DI UN COLLAUDO O DI UNA MERA ISPEZIONE MATERIALE DELL'OPERA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1984-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432552-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - COLLAUDO - NOZIONI RISPETTIVE - PATTUIZIONE CONTRATTUALE DI UN COLLAUDO O DI UNA MERA ISPEZIONE MATERIALE DELL'OPERA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*

In tema di appalto privato la distinzione fra verifica e collaudo - estranea alla terminologia del codice che parla solo di verifica (artt. 1665 e 1666 cod. civ.) - indica due diversi momenti di una complessa operazione che, con l'accettazione e la consegna, pone fine al rapporto di appalto: il momento della verifica - intesa come ispezione materiale dell'opera, consistente in un'operazione eminentemente tecnica - ed il momento del collaudo, costituito dalla coeva o successiva dichiarazione, da parte del committente, che l'opera è stata o meno eseguita a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali. Spetta al giudice del merito accertare, nell'interpretazione dei patti contrattuali, se le parti abbiano convenuto un collaudo propriamente detto o una mera ispezione materiale dell'opera allo scopo di porre fine al rapporto di appalto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1666

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)