Sez. 1, Sentenza n. 1824 del 19/03/1980 (Rv. 405432 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - LIMITI - CONTRATTI A ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - LIMITI - CONTRATTI A ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA - NOZIONE.*
Agli effetti dell'applicabilita della regola contenuta nell'art 1458 cod civ - secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, per le prestazioni gia eseguite - sono contratti ad esecuzione continuata o periodica solo quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, e cioe quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa dell'art 1458 citato quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa di una parte si contrappone una prestazione istantanea (anticipata o posticipata) dell'altra parte, debbono esservi compresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne contrappone un'altra periodica, poiche in tal caso la corrispettivita si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceve esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1562, Legge Falliment. art. 74, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)