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Sez. L, Ordinanza n. 24695 del 06/12/2010 (Rv. 615353 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Lavoro subordinato - Concorrenza alternativa dei tre fori speciali esclusivi, stabiliti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. - Non unificabilità nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa - Divergenza dai criteri stabiliti dalla legge n. 128 del 1992 per le controversie di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. e dal d.lgs. n. 80 del 1998 per quelle relative al pubblico impiego - Influenza - Esclusione - Dubbi conseguenti di illegittimità costituzionale - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615353-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

I fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall' art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre e, cioè, quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, nè in base al disposto della legge 11 febbraio 1992, n. 128, relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 cod. proc. civ., nè in base a quello dell'art. 40 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attese le peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di illegittimità costituzionale del sistema. (Nella specie, relativa alla domanda proposta da un informatore scientifico nei confronti della società datrice di lavoro, la S.C., nel ritenere corretta la qualificazione del domicilio del lavoratore quale dipendenza aziendale operata dal giudice di merito, ha escluso che si potesse far coincidere la nozione di dipendenza aziendale con l'intero territorio di attività della società, trattandosi di criterio privo di fondamento normativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 40, Legge 11/02/1992 num. 128 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)