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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 325 Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri

1. La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui all'art. 322 del presente decreto puo' essere accordata dall'Amministrazione, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti non in possesso del requisito della nazionalita' italiana previsto dall'art. 186 del presente decreto a condizione di reciprocita' da parte degli Stati esteri di appartenenza.

2. La concessione e' accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.

Sezione 2ª. Concessioni alle rappresentanze diplomatiche straniere

Art. 326 Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocita'

1. La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi puo' essere accordata, a condizioni di reciprocita', da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalita' indicate nei successivi articoli.

2. Analoga concessione puo' essere accordata agli enti internazionali, cui, in virtu' di accordi internazionali, siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.

3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolino anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di concessione, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

Art. 327 Condizioni per il rilascio della concessione

1. La concessione di cui al precedente articolo, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, puo' essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:

  1. a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri paesi;

  2. b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;

  3. c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;

  4. d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni in Italia;

  5. e) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla;

  6. f) la stazione non puo' far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle autorita' di quel paese, analoga potesta' di ispezione e di controllo dovra' essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulera' con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.

Art. 328 Istanza per il rilascio della concessione

1. Per il rilascio della concessione di cui all'art. 326, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le localita' di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

2. La concessione e' rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

3. L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali e' subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.

Art. 329 Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione.

2. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Sezione 3ª. Concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore

Art. 330 Stazioni di radioamatore

1. L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformita' delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento.

2. L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

Art. 331 Cittadinanza

1. Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente e' richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

2. Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:

  1. a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunita' economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955;

  2. b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.

Art. 332 Validita' delle concessioni - Canoni

1. La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore e' valida cinque anni, salva la facolta' di rinnovo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

2. Il titolare della concessione e' tenuto al versamento di un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.

Art. 333 Autorizzazioni di ascolto

1. Con le modalita' stabilite nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori.

2. Il rilascio di tali autorizzazioni puo' anche essere delegato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.

Sezione 4ª. Concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza

Art. 334 Riserva di frequenze - Impieghi consentiti

1. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, puo', con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i seguenti scopi:

  1. 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;

  2. 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;

  3. 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

  4. 4) in ausilio ad attivita' sportive ed agonistiche;

  5. 5) per telecomandi dilettantistici;

  6. 6) per ricerca persone con segnali acustici;

  7. 7) in ausilio delle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;

  8. 8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreche' risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori.

2. Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:

  1. a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non e' ammesso l'uso di antenne direttive;

  2. b) i limiti massimi di potenza;

  3. c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne l'avvenuta omologazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto.

3. I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non e' richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attivita' professionali o economiche, per il cui svolgimento e' consentito, a condizione di reciprocita', l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti.

4. Nell'atto di concessione potra' essere prevista l'utilizzazione di piu' apparecchi, nonche' l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario.

5. La concessione ad enti potra' anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base.

6. La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusivita' nell'uso delle frequenze riservate, ne' diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.

Art. 335 Condizioni per il rilascio della concessione

1. La concessione di cui all'articolo precedente puo' essere rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. 1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

  2. 2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso articolo;

  3. 3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Amministrazione, presso le stazioni, anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

Art. 336 Canone per apparecchi radioelettrici portatili

1. Il titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo stabilito dal regolamento.

2. Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di persone con soli segnali acustici il canone sara' fissato in proporzione al numero degli apparecchi impiegati.

Sezione 5ª. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Art. 337 Pareri di altri organi dello Stato

1. Sulle domande di concessione ad uso privato di cui al presente Capo, eccettuate quelle di cui all'art. 334, dovra' essere sentito il parere dei Ministeri dell'interno e della difesa.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in pendenza della manifestazione del parere di cui al precedente comma, ha facolta' di autorizzare l'esercizio provvisorio delle comunicazioni oggetto della concessione medesima per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 338 Uso di apparecchi non soggetti a concessione

1. L'uso di apparecchi destinati al gioco, denominati "radiogiocattoli", e di quelli destinati ad "apriporte" non e' soggetto a concessione, ne' al pagamento dei canoni, purche' detti apparecchi rechino il contrassegno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, attestante che essi rispondono alle caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 339 Obblighi dei rivenditori

1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza la concessione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tranne che non si tratti degli apparecchi di cui al precedente art. 338.

Capo III. Abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualita' di operatore

Art. 340 Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione

1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, e' necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il titolo di cui al comma precedente non e' prescritto quando trattasi:

  1. a) di stazioni destinate ad uso militare delle forze armate e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno e di quello della difesa;

  2. b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della metereologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.

Art. 341 Classi e tipi dei titoli di abilitazione

1. I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:

  1. a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi;

  2. a1) certificato di radiotelegrafista di prima classe per aeromobili;

  3. b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per navi;

  4. b1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per aeromobili;
    c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

2. c2) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

3. d1) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

4. d2) certificato generale di radiotelefonista per navi;

  1. e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

  2. e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;

  3. e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;

  4. f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri;

  5. f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri;

  6. g) patente di operatore di stazione di radioamatore.

5. Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), u) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali e' prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami.

6. Il titolare di Lino dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), e' abilitato anche all'esercizio degli altri servizi, come segue:

  1. 1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e puo' ottenere la patente di cui alta lettera g) senza sostenere gli esami;

  2. 2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e 2) ed f1);

  3. 3) il titolare del certificato di cui alla lettera di) e' abilitato anche ai servizi, di cui alle lettere ci) ed f1);

  4. 4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), e' abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e 2), f1);

  5. 5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) e' abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).

7. Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di eta' previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.

8. Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 342 Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere

1. Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelegrafiche, e' necessario il possesso del certificato di radiotelegrafista di 1ª o 2ª classe o speciale.

2. Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelefoniche, e' necessario il possesso del certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda della potenza della stazione.

Art. 343 Esami

1. I certificati e le patenti di cui all'art. 341 si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal programma di esami.

2. Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designera'.

3. Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe e speciale e del certificato generale di radiotelefonista, le sessioni di esame saranno indette, di norma, una volta l'anno.

4. Gli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla lettera e) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; quelli per il conseguimento del certificato di radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti, sempre dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e presso gli uffici circondariali e locali marittimi.

5. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rilascera' i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e la patente di cui alla lettera g) del precedente art. 341 a coloro che dimostrino di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, i cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati equipollenti a quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.

6. I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma, possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al precedente primo comma, purche' sia accertato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

7. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilira' con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura per gli accertamenti di idoneita' relativi al rilascio senza esami dei certificati limitati, nonche' i limiti massimi di potenza dell'impianto radiotelefonico operabile dal titolare del certificato, la eventuale equipollenza di esami superati presso altre amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di impiego del mezzo navale o aereo su cui puo' operare il titolare del certificato stesso.

Art. 344 Ammissione agli esami

1. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di 1ª e 2ª classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 341, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di Istituto secondario di 2° grado.

2. Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all'articolo 343, compresa l'eventuale inclusione di altri titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.

3. Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, e' dovuta, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.

Art. 345 Prove di esame

1. Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da:

  1. 1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 341, prove scritte, pratiche ed orali;

  2. 2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali;

  3. 3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.

2. Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalita' delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione.

3. Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del certificato di cui all'art. 341, lettera c2), ricorrendo le condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile, l'esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione formale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.