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Sez. 3, Sentenza n. 3997 del 18/03/2003 (Rv. 561222 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Ricorso per violazione di legge - Omessa indicazione delle norme di legge violate - Inammissibilità del ricorso - Soltanto se le norme violate non sono desumibili dal ricorso nel suo insieme - Fattispecie in tema di danno biologico.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561222-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Qualora venga proposto ricorso per cassazione per violazione delle norme di legge, l'indicazione delle norme di cui si denuncia la violazione non è fine a se stessa, ma ha lo scopo di chiarire il contenuto dei motivi ed i limiti dell'impugnazione; ne consegue che l'omessa puntuale indicazione delle norme asseritamente violate comporta l'inammissibilità del ricorso soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentono, nel loro insieme, di individuare le norme o il principio di diritto che si assumono violati (fattispecie relativa ai criteri da utilizzare per la liquidazione del danno biologico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)