Sez. 3, Ordinanza n. 33475 del 19/12/2024 (Rv. 673180-01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Competenza per territorio - Clausole di deroga alla competenza - Previsione in favore di una soltanto delle parti - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
È lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un contratto di leasing traslativo, aveva ritenuto valida la clausola con la quale veniva indicato un foro convenzionale come competente in via esclusiva per la sola ipotesi di domanda introdotta dall'utilizzatore, e quattro fori alternativi per l'ipotesi di introduzione da parte del concedente).
Cod. Strada art. 1526, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)