Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini
Testo in vigore al
Art. 13
1. Gli industriali o i commercianti di vini con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte od acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denuncie della produzione, delle relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.
2. I rivenditori al minuto non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico, purche' non confezionino i vini di cui al precedente comma in bottiglie o in altri recipienti; essi pero' devono conservare per tre anni le fatture di acquisto del vino.
3. Coloro che producono vini spumanti e liquorosi a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" devono altresi' tenere:
a) un registro di produzione per i prodotti da essi preparati;
b) un registro delle materie prime da essi introdotte nei propri stabilimenti in vista della lavorazione, e scaricate man mano ed in misura del loro impiego e della presa in carico nel registro dei prodotti ottenuti.
Art. 14
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per le finanze, saranno emanate le norme da osservarsi:
a) per in tenuta dell'albo dei terreni vitati di cui all'art. 10 con le relative formalita' per le denunce di iscrizione e di variazioni;
b) per la denuncia di produzione ed il rilascio della ricevuta prevista dall'art. 11;
c) per la tenuta dei registri di cui all'articolo precedente.
Art. 15
1. Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nel successivo art. 16 i viticoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all'ingrosso di vini, debbono indicare, a caratteri chiari ed indelebili, sui recipienti dei vini posti in commercio con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, nonche' sulle fatture e sui documenti di trasporto, il proprio nominativo, o ragione sociale e la sede, nonche' l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento, qualora esso non coincida con quello della sede.
2. Da tali obblighi e' esentato chi pone in commercio prodotto confezionato da altri in recipienti sigillati.
Art. 16
1. Sulle bottiglie o sugli altri recipienti, di capacita' non superiore a cinque litri, contenenti vini posti in commercio con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", o sulle etichette apposte sui medesimi, debbono risultare a caratteri chiari ed indelebili, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione d'origine sotto la quale il vino e' posto in vendita, seguita, immediatamente, al di sotto, dalla dicitura "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita";
b) la quantita' del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente cosi' espressa: "contenuto netti o litri";
c) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore;
d) "vino imbottigliato dal produttore all'origine", o "vino imbottigliato nella zona di produzione", ovvero altre indicazioni equipollenti, a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato dal produttore o da terzi, entro o fuori della zona di produzione.
2. L'imbottigliatore e' responsabile della regolarita' del prodotto imbottigliato e della veridicita' delle indicazioni contenute nell'etichetta o apposte sui recipienti.
Capo III. Istituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
Art. 17
1. E' istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura, e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.
3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, de concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e composto:
1) da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;
2) da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
3) da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
4) da due membri scelti fra sei designati dall'Accademia della vite e del vino;
5) da due esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;
6) da due membri scelti fra quattro designati dalla Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;
7) da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
8) da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale, e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;
9) da tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni e mezzadri;
10) da due membri delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;
11) da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
12) da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;
13) da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli da un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;
14) da un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di vini;
15) da un membro scelto fra una terna designata dall'Unione nazionale consumatori.
4. Il presidente del Comitato e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
Art. 18
1. Il Comitato nazionale:
a) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita";
b) promuove di propria iniziativa - qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati o dalle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura - i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine "controllata" e "controllata e garantita", sentito il parere del Comitato regionale dell'agricoltura;
c) collabora con i competenti organi statali per l'osservanza del presente decreto e dei disciplinari di produzione relativi a vini con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita";
d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto;
e) interviene in Italia e all'estero, a tutela delle denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite", nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali e puo' avvalersi a tal fine della collaborazione dei Consorzi volontari di cui all'art. 21 del presente decreto;
f) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorita' vengano ad esso affidati nel campo delle sue attivita' istituzionali, per l'attuazione del presente decreto.
2. Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 19
1. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale puo' esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa, l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.
2. Il Comitato nazionale puo' chiedere il parere delle Camere di commercio, territorialmente competenti, in merito alle proposte dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione "controllata" o "controllata e garantita".
Art. 20
1. Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.
Capo IV. Dei consorzi volontari
Art. 21
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e previo parere del Comitato previsto dall'art. 11, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, puo' affidare ai Consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine e controllata" o "controllata e garantita", l'incarico di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonche' dei disciplinari di produzione, con facolta' di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dal precedente art. 7. La vigilanza puo' essere esercitata da parte di ciascun Consorzio solo nei confronti degli appartenenti al Consorzio stesso.
2. L'incarico della vigilanza puo' essere conferito soltanto a Consorzi i quali:
a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 30 per cento dei produttori della zona e non meno del 30 per cento della produzione quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti o liquorosi;
b) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 20 per cento dei produttori della zona e non meno del 20 per cento della produzione e della superficie complessiva dei vigneti - iscritti nell'albo di cui all'art. 10 - riguardante la corrispondente denominazione di origine, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) siano retti da statuti che consentano senza discriminazioni l'ammissione nel Consorzio di viticoltori, singoli o associati, industriali o commercianti interessati;
d) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni di vigilanza.
3. Ai funzionari dei Consorzi volontari, incaricati della vigilanza, e' riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la cui tutela i Consorzi medesimi sono costituiti.
4. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.
Art. 22
1. L'incarico di vigilanza, di cui al precedente articolo, puo' essere affidato ad un Consorzio anche per piu' vini, se questi siano compresi in una medesima denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".
2. I Consorzi cui e' affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Qualsiasi modificazione dello statuto dei Consorzi incaricati deve essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
Art. 23
1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza su produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita, preventivamente pubblicata sul Foglio annunzi legali della Provincia a cura e spese del Consorzio interessato deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio stesso al Ministero dell'agricoltura delle foreste, corredata dai seguenti documenti:
1) L'elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 21;
2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;
3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di cui puo' disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.
2. Tre copie della domanda e dei documenti sopra indicati devono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una copia deve essere inviata al Ministero dell'industria e del commercio.
Art. 24
1. I Consigli di amministrazione dei Consorzi, ai quali si stato affidato l'incarico previsto dall'art. 21, possono essere sciolti, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei Consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dello incarico.
2. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del Consorzio e' affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi di maggiore gravita' segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, puo' essere disposta, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria e commercio, la revoca dell'incarico. La revoca puo' essere altresi' disposta quando il numero degli aderenti al Consorzio si riduca al disotto dei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 21.
Capo V. Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza
Art. 25
1. Gli agenti, ivi compresi quelli dei Consorzi di cui all'art. 21 del presente decreto incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, possono entrare liberamente nei locali in cui si producono o si considerano mosti o vini di cui al presente decreto anche per verificare le denuncie della produzione di cui all'art. 11 e la regolarita' dei registri presenti dell'art. 13 e per prelevare campioni di mosti o di vini.
2. Le verifiche non possono essere impedite da parte dei detentori, i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quantita' di mosto o vino esistenti nei fusti, nelle botti e nei vasi vinari.
3. Agli effetti del controllo e delle rilevazioni sui predetti recipienti deve essere segnata in caratteri indelebili che abbiano almeno 10 centimetri di altezza - la rispettiva capacita' con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantita' di prodotto che puo' essere contenuto in ciascun recipiente.
Art. 26
1. Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui al presente decreto, e' tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali e agenti incaricati.
2. Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali e agenti sopra indicati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante.
3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la esecuzione delle analisi ed ogni altra attivita' necessaria per l'esercizio della vigilanza per la esecuzione del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine semplice, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto per l'uso di tale denominazione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 10.000 a L. 50.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
Art. 28
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
2. Qualora si tratti di infrazioni relative a lievi differenze nelle gradazioni o alle disposizioni sulla etichettatura, non si applica la reclusione e la multa e' ridotta ad un quarto.
Art. 29
1. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui al precedente art. 7, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 10.000 a lire 200.000.
Art. 30
1. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine semplice oppure "controllata" o "controllata e garantita" in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.
Art. 31
1. Chiunque usa le denominazioni di origine "controllata" o "controllata e garantita" per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con la reclusione sino a due mesi e con la multa sino a lire 200.000.
2. Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al comma precedente sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.
Art. 32
1. Chiunque adotta le denominazioni di origine "controllate" o "controllate e garantite" come "ragione sociale" o come "ditta" e ne fa uso, e' punito con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applichera' dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine.
3. Per le ditte gia' esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e' data facolta' al Ministro per la agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato nazionale, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichette preventivamente approvate.
Art. 33
1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al secondo o al quarto comma dell'art. 10, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l'omessa denuncia si riferisce, fino ad un massimo di lire 100.000.