Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 359 Testimoni renitenti, falsi o reticenti
1. Se il testimonio rifiuta di deporre senza legittimo motivo o se vi e' fondato motivo di ritenere che egli abbia affermato il falso o negato il vero ovvero taciuto in tutto o in parte cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' esaminato, il giudice puo' nuovamente ammonirlo circa la responsabilita' penale alla quale si espone, e ordinare che sia trattenuto in arresto provvisorio fino a che venga richiamato, nello stesso giorno o nel giorno immediatamente successivo. Se il giudice non ritiene di provvedere in tal modo, ovvero se il testimonio richiamato persiste nel rifiuto, nella falsita' o nella reticenza, il giudice emette anche d'ufficio mandato di arresto e fa compilare processo verbale, che viene trasmesso al pubblico ministero per il relativo procedimento penale.
2. Anche se non e' stato emesso il mandato d'arresto o compilato il processo verbale, il pubblico ministero puo' esercitare l'azione penale.
3. Se il testimonio, prima che l'istruzione sia chiusa, ritratta il falso e manifesta il vero nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, il giudice, sentito il pubblico ministero, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' l'imputato non e' punibile.
Capo VIII. Delle ricognizioni e dei confronti
Art. 360 Ricognizione di persone
1. Quando occorre procedere alla ricognizione di una persona, il giudice invita chi deve eseguirla a fare la descrizione della persona da riconoscere. Gli chiede, poi, se e' mai stato chiamato a tale esperimento da un'altra Autorita', o se, successivamente al fatto per cui si procede, gli e' mai stata indicata la persona da riconoscere, se ne ha veduto immagini ritratte in fotografia o in un altro modo, e se non si trova in altre condizioni atte a prevenire il riconoscimento. Delle dichiarazioni dell'interrogato e' fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale.
2. Il giudice procura quindi la presenza di altre due o piu' persone che abbiano qualche somiglianza con quella che e' oggetto dell'esperimento. Questa deve essere possibilmente presentata nelle stesse condizioni in cui puo' essere stata veduta dalla persona chiamata alla ricognizione. Dopo che la persona da riconoscere ha scelto il suo posto, chi deve eseguire la ricognizione e' introdotto e il giudice lo invita a dichiarare se fra i presenti riconosca con sicurezza la persona. In caso affermativo lo invita a indicarla.
Della risposta e' fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale.
3. Se vi e' ragione di ritenere che la persona chiamata per la ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza contraria alla verita' per l'immediata presenza della persona da riconoscere, il giudice puo' disporre, facendone menzione nel processo verbale, che l'atto sia compiuto senza che la persona da riconoscere possa vedere chi e' chiamato per la ricognizione. Questa disposizione non si applica nel dibattimento.
Art. 361 Ricognizione di cose
1. Il giudice, prima della ricognizione di una cosa, invita la persona che deve eseguirla a farne la descrizione e a dichiarare se tale descrizione e' dovuta alla sua conoscenza anteriore e diretta oppure a notizie avute altrimenti. Di tutto si fa menzione, a pena di nullita' nel processo verbale.
2. Il giudice procede poi alla ricognizione osservando, in quanto sono applicabili, le regole stabilite nell'articolo precedente.
Art. 362 Pluralita' di persone chiamate a riconoscere, o di persone o cose da riconoscere
1. Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione di una persona o di una cosa, si procede con atti separati, curando che sia impedita ogni comunicazione tra chi ha eseguito la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone o di piu' cose, il giudice per ogni ricognizione provvede a collocare la persona o la cosa da riconoscersi fra altri individui o altri oggetti.
Art. 363 Ricognizioni eseguite da testimoni
1. Quando la persona o la cosa deve essere riconosciuta da chi ha la qualita' di testimonio, il giudice, prima delle dichiarazioni indicate negli articoli precedenti e dell'esperimento di ricognizione, gli fa prestare giuramento, a pena di nullita', a' termini dell'articolo 449.
2. Del prestato giuramento e di quant'altro e' prescritto negli articoli precedenti deve essere fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale.
Art. 364 Confronti
1. Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti o circostanze importanti.
2. Nel processo verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quant'altro e' avvenuto durante il confronto, senza far cenno delle impressioni riportate dal giudice circa il contegno tenuto dalle persone che hanno preso parte all'atto.
Capo IX. Dell'interrogatorio dell'imputato
Art. 365 Obbligo del giudice; presentazione dell'imputato
1. Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine stabilito dalla legge e, quando un termine non e' stabilito, senza ritardo. Se vi sono imputati in stato d'arresto, essi hanno la precedenza sugli altri.
2. L'imputato in stato d'arresto e' presentato libero nella persona al giudice, se non sono necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
Art. 366 Preliminari dell'interrogatorio
1. Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalita', ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita' o le da' false.
2. Gli chiede quindi se gia' abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non e' gia' stato nominato, e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'articolo 171.
3. Nel processo verbale il giudice puo' far precedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.
Art. 367 Interrogatorio nel merito
1. Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli e' attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui, e, se non puo' derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.
2. Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.
Art. 368 Risultati dell'interrogatorio
1. Il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato ha esposto nell'interrogatorio, in quanto possono condurre all'accertamento della verita'.
Capo X. Della chiusura dell'istruzione formale
Art. 369 Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero
1. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie.
Art. 370 Richiesta di ulteriore istruzione
1. Se il pubblico ministero ritiene che l'istruzione deve essere proseguita, restituisce con le proprie requisitorie specifiche gli atti al giudice istruttore. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero.
Art. 371
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1951, N. 287
Art. 372 Deposito in cancelleria e facolta' dei difensori
1. Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria.
Il giudice, quando le cose sequestrate non sono depositate in cancelleria, puo' ordinare che siano lasciate nel luogo dove si trovano custodite.
2. I difensori hanno facolta' di prendere visione di ogni cosa, di estrarre copia degli atti e dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune, entro cinque giorni dall'avviso che deve essere fatto notificare a cura del cancelliere ai difensori medesimi.
3. Il giudice istruttore puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una volta sola e per quel tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.
4. Scaduto il termine, il giudice istruttore deve provvedere entro quindici giorni nel modo indicato negli articoli seguenti.
Art. 373 Dissenso tra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del giudice ordinario
1. Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad un'altra Autorita', provvede con ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale ha obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito, salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.
Art. 374 Sentenza di rinvio a giudizio
1. Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale.
Art. 375 Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato in caso di rinvio a giudizio
1. Con la sentenza che rinvia a giudizio per un reato per il quale la legge non consente il mandato di cattura, il giudice ordina la liberazione dell'imputato detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta'.
2. Il giudice con la sentenza che rinvia a giudizio ordina la cattura dell'imputato se questi non e' gia' detenuto per il reato per cui si procede, quando si tratta di delitto per il quale la legge impone il mandato di cattura. Quando il mandato di cattura e' facoltativo o e' stato sospeso a' termini dell'articolo 259, il giudice puo' ordinare la cattura.
3. Quando e' stata conceduta la liberta' provvisoria, il giudice istruttore ha facolta' di ordinare la cattura.
4. Per l'esecuzione delle disposizioni della sentenza di rinvio a giudizio concernenti la cattura, il giudice istruttore emette mandato di cattura.
5. Se non vi e' sospetto di fuga, il giudice istruttore, prima di far eseguire il mandato di cattura, puo' far notificare all'imputato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro ventiquattro ore.
Art. 376 Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento
1. Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
2. Questa disposizione si osserva a pena di nullita'.
Art. 377 Sanatoria delle nullita' verificatesi nell'istruzione
1. Le nullita' incorse nell'istruzione formale sono sanate, se non vengono dedotte, con dichiarazione scritta e motivata ricevuta dal cancelliere del giudice istruttore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 372.
Art. 378 Sentenza di proscioglimento
1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, se il reato e' estinto, se l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata, se l'azione penale non puo' essere proseguita, il giudice istruttore dichiara con sentenza non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.
2. Se non risultano sufficienti prove per rinviare l'imputato a giudizio, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per insufficienza di prove.
3. Se sono ignoti coloro che hanno commesso il reato, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere per tale causa.
Art. 379 Concessione del perdono giudiziale
1. Quando i risultati dell'istruzione sarebbero tali da autorizzare il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice, se ritiene di concedere il perdono giudiziale ai termini dell'articolo 169 del codice penale, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.