Sez. 4, Sentenza n. 6309 del 09/12/1987 Ud. (dep. 26/05/1988) Rv. 178457 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - CONDOTTA NON CONFORME ALLA LEGGE E AI PRINCIPI DI PRUDENZA - SUSSISTENZA DEL CASO FORTUITO - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - CONDOTTA NON CONFORME ALLA LEGGE E AI PRINCIPI DI PRUDENZA - SUSSISTENZA DEL CASO FORTUITO - ESCLUSIONE.*
Ai fini della configurabilità del caso fortuito di cui all'art. 45 cod. pen., è necessario che la condotta del conducente di veicolo sia stata-prima del verificarsi del fatto che si accampa come caso fortuito-prudente, diligente ed osservante delle norme che disciplinano la circolazione stradale, di modo che l'evento prodotto possa ritenersi del tutto estraneo alla volontà dell'agente ed a lui non imputabile nemmeno a titolo di colpa. (V mass n 174028; (V mass n 155131).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)