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Sez. 1, Sentenza n. 1709 del 04/07/1962 (Rv. 252713 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - DUPLICITA DI GIUDIZI AVENTI IN COMUNE UN'IDENTICA QUESTIONE DI FATTO - DECISIONE DI ESSA MEDIANTE GIUDICATO - EFFICACIA NELL'ALTRO PROCESSO.*
Stato
decisa il 1962-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252713-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - DUPLICITA DI GIUDIZI AVENTI IN COMUNE UN'IDENTICA QUESTIONE DI FATTO - DECISIONE DI ESSA MEDIANTE GIUDICATO - EFFICACIA NELL'ALTRO PROCESSO.*

Nel caso in cui due giudizi proposti separatamente e successivamente fra le stesse parti, anche se con finalita diverse abbiano per oggetto un medesimo rapporto giuridico e presentino una identica questione di fatto e di diritto, che incida su un punto fondamentale, comune ad entrambe le cause, la risoluzione di tale questione nel giudizio anteriormente concluso, mediante sentenza passata in giudicato, ne preclude il riesame nel successivo, anche se dalla questione comune (gia risolta col giudicato) si vogliono trarre conseguenze diverse da quelle che costituirono lo scopo ed il petitum delle domande proposte nel processo gia definito. L'identita dei due giudizi quale condizione per la esistenza in concreto di un giudicato in senso sostanziale, puo essere parziale e puo ravvisarsi nonostante la differenza del petitum, anche quando un identico presupposto di fatto e di diritto costituisca l'oggetto od uno degli oggetti, di entrambe le controversie. Il giudicato sostanziale si Forma non solo sulle statuizioni espresse nel dispositivo, ma anche su tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione, purche compiuti ai fini della decisione e riguardanti fatti, situazioni e rapporti giuridici che abbiano formato oggetto della materia sottoposta alla cognizione del giudice. Pertanto, il giudicato si estende a tutte quelle questioni risolte dalla motivazione, che, se anche non abbiano formato oggetto di esplicite e formali pronuncie nel dispositivo, si presentino come premesse necessarie e fondamento logico e giuridico della decisione. (Conf 84/62, 935/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)