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Sez. 1, Sentenza n. 27925 del 13/12/2013 (Rv. 628778 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Consulente finanziario - Condotta anomala del danneggiato - Responsabilità solidale dell'intermediario - Esclusione - Fattispecie in tema di mandato senza vincoli al consulente di operare in borsa con denaro dei clienti e con utilizzo dei codici di accesso ai servizi bancari "on line".
Stato
decisa il 2013-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628778-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

La responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha escluso la corresponsabilità della banca nell'attività illecita svolta da un consulente finanziario, il quale operava in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca "on line" consegnatigli dagli stessi clienti, a fronte del riconoscimento di un compenso determinato al di fuori del sistema delle commissioni bancarie d'uso per operazioni similari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)