Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
Testo in vigore al
Sezione 3. Problemi specifici
Art. 221 Misure necessarie per risolvere problemi specifici
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi a situazioni in grado di causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di misure, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3, per risolvere problemi specifici.
3. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1 o 2 solo se non è possibile adottare le misure di emergenza necessarie ai sensi dell'articolo 219 o 220.
4. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se dopo tale periodo i problemi specifici che hanno determinato l'adozione di tali misure persistono, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 227riguardanti una soluzione permanente o presentare proposte legislative appropriate.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla relativa adozione.
Sezione 4. Accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio sui mercati
Art. 222 Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE
1.
Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:
a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;
b) trasformazione e trattamento;
c) ammasso da parte di operatori privati;
d) misure di promozione comuni;
e) accordi sui requisiti di qualità;
f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;
g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.
In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
2.
3.
Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.
La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Capo I bis. Trasparenza del mercato
Art. 222 bis Osservatori dei mercati dell'Unione
1. Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e delle autorità pubbliche, facilitare la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbative del mercato, la Commissione istituisce osservatori dei mercati dell'Unione.
2. La Commissione può decidere per quali settori agricoli tra quelli elencati all'articolo 1, paragrafo 2, istituire osservatori del mercato dell'Unione.
3. Gli osservatori del mercato dell'Unione mettono a disposizione i dati statistici e le informazioni necessarie per la sorveglianza degli sviluppi del mercato e delle minacce di turbativa del mercato, in particolare:
a) produzione, approvvigionamento e scorte;
b) prezzi, costi e, per quanto possibile, margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare;
c) previsioni di mercato a breve e medio termine;
d) importazioni e esportazioni di prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nell'Unione. Gli osservatori del mercato dell'Unione elaborano relazioni contenenti gli elementi di cui al primo comma.
4. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 e le forniscono alla Commissione.
Art. 222 ter Relazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato
1. Nelle loro relazioni, gli osservatori del mercato dell'Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis identificano le minacce di turbative del mercato connesse ad aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o ad altri eventi o circostanze aventi effetti analoghi.
2. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti agricoli, sulle cause delle turbative del mercato e sulle eventuali misure da adottare in risposta a tali perturbazioni del mercato, in particolare le misure di cui alla parte II, titolo I, capo I, e agli articoli 219, 220, 221 e 222 così come le motivazioni di tali misure.
Capo II. Comunicazioni e relazioni
Art. 223 Comunicazioni
1.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.
Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità dell’Unione e nazionali dei mercati finanziari, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.
La Commissione coopera e scambia informazioni con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per aiutarle nell'adempimento dei compiti di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:
a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;
c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.
3.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:
a) i metodi di comunicazione delle informazioni;
b) le regole sulle informazioni da comunicare;
c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.
Art. 224 Trattamento e protezione dei dati personali
1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 223, paragrafo 1, e li trattano in modo non incompatibile con tali finalità.
2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.
3. I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.
4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Art. 225 Relazioni obbligatorie della Commissione
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:
a)
b)
c)
d) entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni sette anni, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza stabilite nel presente regolamento al settore agricolo in tutti gli Stati membri;
d bis) entro il 31 dicembre 2023, sugli osservatori del mercato dell’Unione istituiti a norma dell'articolo 222 bis;
d ter) entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, sul ricorso alle misure di crisi adottate in particolare a norma degli articoli da 219 a 222;
d quarter) entro il 31 dicembre 2024, sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire una migliore trasparenza del mercato di cui all'articolo 223;
d quinquies) entro il 30 giugno 2024, sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore di carni ovine e caprine;
e) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2;
f) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole.
Capo III. Riserva per le crisi nel settore agricolo
Parte VI. Deleghe di potere, disposizioni di esecuzione e disposizioni transitorie e finali
Capo I. Delega di potere e disposizioni di esecuzione
Art. 227 Esercizio della delega
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 20 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 228 Procedura d'urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 227, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Art. 229 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 80, paragrafo 5, all'articolo 91, lettere c) e d), all'articolo 97, paragrafo 4, all'articolo 99, all'articolo 106 e all'articolo 107, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.
Capo II. Disposizioni transitorie e finali
Art. 230 Abrogazioni
1.
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.
Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:
a) per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015;
b) nel settore vitivinicolo:
i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici e l'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2;
ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;
iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti il 1 luglio 2013;
iv) l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino al 30 giugno 2017;
b bis) l’articolo 111 fino al 31 marzo 2015;
c) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte A, punto IV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafi 3 e 4, all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 4, all'articolo 86, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 88, paragrafo 3 e all'articolo 89 del presente regolamento;
c bis) l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 125 bis, paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettere b) e i);
d) l'articolo 133 bis, paragrafo 1, e l'articolo 140 bis fino al 30 settembre 2014;
d bis) gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui all'articolo 180 e all'articolo 183, lettera a), o fino al 30 giugno 2014, se precedente;
e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 il 30 settembre 2014;
f) l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017;
g) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;
h) l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, fino al 31 dicembre 2015;
i) l'allegato XX fino alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che sostituisce il regolamento (CE) n. 1216/2009 e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio46.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1306/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XIV del presente regolamento.
3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.
Art. 231 Disposizioni transitorie
1. Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole.
2. I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1o gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.
Art. 232 Entrata in vigore e applicazione
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Tuttavia:
a) l'articolo 181 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014;
b) l'allegato VII, parte VII, punto II, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
2.
3. Gli articoli da 127 a 144 e gli articoli 192 e 193 si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017 il 30 settembre 2017.
Parte III. Scambi con i paesi terzi
Parte IV. Regole di concorrenza
Parte V. Disposizioni generali
Parte VI. Deleghe di potere, disposizioni di esecuzione e disposizioni transitorie e finali
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente V. Jukna