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((Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.))

Testo in vigore al

Art. 15 Societa' dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro:

  1. a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e dei dati personali, nonche' l'indipendenza e l'efficienza dell'autorita' di regolamentazione;

  2. b) sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi di ricerca, anche in un contesto regionale;

  3. c) sulla standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

  4. d) sulla promozione della cooperazione tra le Parti nella ricerca riguardante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

  5. e) sugli aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro la criminalita' informatica e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

3. E' incoraggiata la cooperazione tra imprese.

Art. 16 Scienza e tecnologia

1. Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano le attivita' di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia a scopo pacifico, conformemente all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di Corea.

Art. 17 Energia

1. Le Parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per lo sviluppo economico e sociale e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:

  1. a) diversificare gli approvvigionamenti energetici per rafforzare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi, tra l'altro, i biocombustibili e le biomasse e l'energia eolica, solare e idrica;

  2. b) sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitivita' delle energie rinnovabili;

  3. c) pervenire ad un utilizzo razionale dell'energia con contributi dal lato sia della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale dell'energia;

  4. d) incentivare i trasferimenti di tecnologia ai fini della produzione e dell'utilizzo sostenibili di energia;

  5. e) migliorare lo sviluppo delle capacita' e agevolare gli investimenti nel settore dell'energia, tenendo conto dei principi di trasparenza, non discriminazione e compatibilita' di mercato;

  6. f) promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia;

  7. g) scambiare opinioni sugli sviluppi nei mercati mondiali dell'energia, compresa l'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine, le Parti prendono le opportune iniziative per promuovere, in particolare nei contesti regionali e internazionali esistenti, le seguenti attivita' di cooperazione:

  1. a) cooperazione nell'elaborazione delle politiche energetiche e scambio d'informazioni attinenti alle politiche energetiche;

  2. b) scambio d'informazioni sulla situazione e sulle tendenze del mercato, dell'industria e delle tecnologie nel settore dell'energia;

  3. c) realizzazione di studi e ricerche comuni;

  4. d) aumento del commercio e degli investimenti nel settore dell'energia.

Art. 18 Trasporti

1. Le Parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporti.

2. La cooperazione fra le Parti in questo settore e' volta a promuovere:

  1. a) gli scambi d'informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi, comprese la loro logistica e l'interconnessione e interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;

  2. b) un dialogo e azioni comuni nel settore del trasporto aereo in ambiti di reciproco interesse, compresi l'accordo su taluni aspetti dei servizi aerei e l'esame delle possibilita' di maggiore sviluppo delle relazioni, la cooperazione tecnica e normativa in materia di sicurezza e protezione nel settore aereo, ambiente, gestione del traffico aereo, applicazione del diritto della concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, nell'intento di promuovere la convergenza normativa e di rimuovere gli ostacoli alle attivita' economiche. Su questa base, le Parti valutano la possibilita' di una piu' ampia cooperazione nel settore dell'aviazione civile;

  3. c) la cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti;

  4. d) la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti;

  5. e) l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e aerei, conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili ad entrambe le Parti, compresa la cooperazione nei consessi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle normative internazionali.

3. Per quanto riguarda la navigazione satellitare globale civile, le Parti cooperano a norma dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Art. 19 Politica dei trasporti marittimi

1. Le Parti s'impegnano a perseguire l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale e su base commerciale conformemente al disposto del presente articolo.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti:

  1. a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo, inclusi i trasporti sfusi di merci liquide o solide e i trasporti di linea, e dall'applicare tali clausole se contenute in precedenti accordi bilaterali;

  2. b) si astengono dall'applicare, dall'entrata in vigore del presente accordo, misure amministrative, tecniche e legislative suscettibili di creare discriminazioni tra i propri cittadini o societa' e quelli dell'altra Parte nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale;

  3. c) concedono alle navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'infrastrutture per il carico e lo scarico;

  4. d) autorizzano la presenza commerciale di societa' di navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio applicando, per l'insediamento e le attivita' di tali societa', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie societa' oppure alle consociate e alle filiali di societa' di paesi terzi, nel caso che a queste ultime siano concesse condizioni migliori.

3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto porta a porta comprendenti una tratta marittima e, a tal fine, di concludere contratti direttamente con i gestori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni in materia di cittadinanza previste per il trasporto di merci e passeggeri con tali altri modi di trasporto.

4. Il disposto del presente articolo si applica alle societa' dell'Unione europea e della Corea e alle societa' di navigazione aventi sede fuori dell'Unione europea e della Repubblica di Corea controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive norme di legge.

5. Le attivita' delle societa' di navigazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Corea sono disciplinate, se del caso, da accordi specifici.

6. Le Parti conducono un dialogo nel settore della politica dei trasporti marittimi.

Art. 20 Politica dei consumatori

1. Le Parti si adoperano per cooperare nel settore della politica dei consumatori al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Le Parti convengono che, per quanto possibile, la cooperazione in questo settore puo' mirare a:

  1. a) accrescere la compatibilita' tra le normative di protezione dei consumatori, per evitare barriere commerciali assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori;

  2. b) promuovere lo scambio d'informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, inclusi le leggi a protezione dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, l'applicazione delle leggi, l'educazione e il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e i mezzi di ricorso a loro disposizione;

  3. c) favorire lo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

Titolo V. Cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile

Art. 21 Salute

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca e lo scambio d'informazioni nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.

2. Le Parti s'impegnano a promuovere gli scambi d'informazioni e la cooperazione reciproca, tra l'altro, tramite:

  1. a) lo scambio d'informazioni sulla sorveglianza delle malattie infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull'allarme precoce e le contromisure;

  2. b) lo scambio d'informazioni sulle strategie sanitarie e sui piani sanitari pubblici;

  3. c) lo scambio d'informazioni sulle politiche di promozione della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione dell'obesita' e il controllo delle malattie;

  4. d) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, nel settore della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci;

  5. e) lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, e la ricerca comune nel settore della sicurezza degli alimenti, per esempio in riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia di alimenti, ai sistemi di allarme rapido, ecc.;

  6. f) la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, per esempio in riferimento alle terapie avanzate e ai medicinali orfani e innovativi;

  7. g) lo scambio d'informazioni e la cooperazione in materia di politica dei servizi sanitari in rete.

3. Le Parti si adoperano per promuovere l'applicazione degli accordi sanitari internazionali, quali i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.

Art. 22 Occupazione e affari sociali

1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazioni e di esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere la coesione regionale e sociale, l'integrazione sociale, i sistemi di previdenza sociale, l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parita' di genere e il lavoro dignitoso.

2. Le Parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta'.

3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite in particolare dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.

4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Art. 23 Ambiente e risorse naturali

1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.

2. Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche in un contesto regionale, in particolare per quanto concerne:

  1. a) il cambiamento climatico e l'efficienza energetica;

  2. b) la consapevolezza ambientale;

  3. c) l'adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione;

  4. d) la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;

  5. e) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;

  6. f) il controllo della conservazione dell'ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;

  7. g) la partecipazione a livello locale alla protezione dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile;

  8. h) la gestione dei suoli e dei terreni;

  9. i) lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di pratiche.

3. Si tiene opportunamente conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione dei pertinenti accordi ambientali multilaterali.

Art. 24 Cambiamento climatico

1. Le Parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessita' di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni sul cambiamento climatico in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le Parti rafforzano la cooperazione in questo settore. Tale cooperazione ha come scopo:

  1. a) la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una rapida transizione verso societa' a bassa emissione di carbonio, mediante adeguate azioni nazionali di mitigazione e adattamento;

  2. b) la promozione dell'impiego efficiente delle risorse, anche attraverso il diffuso utilizzo delle migliori tecnologie a basse emissioni di carbonio disponibili ed economicamente convenienti e norme per la mitigazione e l'adattamento;

  3. c) lo scambio di conoscenze specialistiche e informazioni sui benefici e sulla struttura dei sistemi di scambio dei diritti di emissione;

  4. d) il miglioramento degli strumenti di finanziamento dei settori pubblico e privato, inclusi i meccanismi di mercato e i partenariati pubblico-privato atti a contribuire efficacemente all'azione volta a combattere il cambiamento climatico;

  5. e) la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra preservando, nel contempo, la crescita economica;

  6. f) se del caso, lo scambio di esperienze e di conoscenze specialistiche in materia di controllo e analisi degli effetti dei gas a effetto serra e di sviluppo di programmi di mitigazione e adattamento;

  7. g) se del caso, il sostegno alle azioni di mitigazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso i meccanismi di flessibilita' del Protocollo di Kyoto.

2. A tal fine, le Parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione a livello politico, strategico e tecnico.

Art. 25 Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

1. Le Parti convengono di favorire la cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. In particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei seguenti campi:

  1. a) la politica agricola e forestale e le prospettive dell'agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in generale;

  2. b) la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche;

  3. c) la produzione biologica;

  4. d) la ricerca nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;

  5. e) la politica di sviluppo delle zone rurali e segnatamente la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;

  6. f) l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e l'integrazione delle esigenze ambientali nella politica agricola;

  7. g) i nessi tra l'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente e la politica di sviluppo delle zone rurali;

  8. h) le attivita' di promozione dei prodotti agroalimentari;

  9. i) la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d'impedire la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree boschive, tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo esportatori di legname.

Art. 26 Ambiente marino e pesca

1. Le Parti favoriscono la cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, in materia di ambiente marino e di pesca, allo scopo di promuovere uno sviluppo e una gestione sostenibili e responsabili dell'ambiente marino e della pesca. La cooperazione puo' comprendere:

  1. a) gli scambi d'informazioni;

  2. b) il sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; e

  3. c) la promozione delle azioni volte a prevenire e combattere le attivita' di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

Art. 27 Aiuti allo sviluppo

1. Le Parti convengono di scambiare informazioni sulle rispettive politiche di aiuti allo sviluppo al fine di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valutano la fattibilita' di una cooperazione piu' sostanziale conformemente alle rispettive legislazioni e alle condizioni previste per l'attuazione di tali programmi.

2. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano d'intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati nel settore dello sviluppo.

Titolo VI. Cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura

Art. 28 Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione, della comunicazione, dei mezzi audiovisi e dei media

1. Le Parti concordano di promuovere la cooperazione al fine di accrescere la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

2. Le Parti si adoperano per adottare misure adeguate intese a promuovere gli scambi culturali e per intraprendere iniziative comuni in questo settore.

3. Le Parti convengono di cooperare strettamente in seno ai consessi internazionali competenti, quali l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e l'ASEM, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale, nel rispetto delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.

4. Le Parti valutano le modalita' per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media.

Art. 29 Istruzione

1. Le Parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione allo sviluppo di risorse umane in grado di partecipare all'economia mondiale basata sulla conoscenza e riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione.

2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le Parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attivita' di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventu', con particolare riguardo all'istruzione superiore. In particolare, questa cooperazione puo' attuarsi sotto forma di:

  1. a) sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Repubblica di Corea, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, programmi di studio comuni e la mobilita' degli studenti;

  2. b) dialogo, studi e scambi d'informazioni e di conoscenze tecniche nel settore della politica dell'istruzione;

  3. c) promozione di scambi di studenti, di personale accademico e amministrativo degli istituti d'istruzione superiore e di animatori giovanili, anche mediante l'attuazione del programma Erasmus Mundus;

  4. d) la cooperazione nei settori dell'istruzione d'interesse comune.

Titolo VII. Cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza

Art. 30 Stato di diritto

1. Nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresi l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.

Art. 31 Cooperazione giuridica

1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato relative alla cooperazione giuridica e alle controversie a livello internazionale e alla protezione dei minori.

2. Le Parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano.

3. Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giuridica reciproca e sull'estradizione, il che comprende eventualmente l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, tra cui lo statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all'art. 6 del presente accordo, e l'applicazione di tali strumenti.

Art. 32 Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' alle piu' rigorose norme internazionali, come quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990).

2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche.

Art. 33 Migrazione

1. Le Parti convengono di rafforzare e intensificare la cooperazione nei settori della migrazione clandestina e del traffico e della tratta di esseri umani nonche' d'includere le questioni connesse alla migrazione nelle strategie nazionali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di provenienza dei migranti.

2. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono di riammettere i propri cittadini in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dell'altra Parte. Le Parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identita' appropriati a tal fine. In caso di dubbi circa la cittadinanza, le Parti convengono d'identificare i loro presunti cittadini.

3. Le Parti si adoperano per concludere, se necessario, un accordo che regoli gli obblighi specifici di riammissione dei propri cittadini. Tale accordo comprendera' anche le condizioni applicabili ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.

Art. 34 Lotta contro le droghe illecite

1. Nel rispetto delle rispettive leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga e sulla societa' nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano l'adozione di un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di detti obiettivi tramite la regolamentazione dei mercati legali e un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, anche nei settori della salute, dell'istruzione, dell'attivita' di contrasto e della giustizia.

2. Le Parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi e basano le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Art. 35 Lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione

1. Le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.