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Sez. 3, Sentenza n. 610 del 10/03/1970 (Rv. 345749 - 01)

LOCAZIONE - CANONE - PAGAMENTO - MORTE DEL LOCATORE - EREDI - CREDITO SOLIDALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345749-01

LOCAZIONE - CANONE - PAGAMENTO - MORTE DEL LOCATORE - EREDI - CREDITO SOLIDALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Qualora il locatore sia deceduto lasciando piu eredi costoro non sono creditori solidali dei canoni di locazione, aventi ad oggetto una determinata somma di denaro, salvo che un accordo in tal senso sia intervenuto tra essi e il locatario, perche nel sistema del nostro diritto positivo la solidarieta attiva non si presume, ma deve derivare dalla legge o dalla volonta delle parti. Ne la correlativa obbligazione del locatario puo considerarsi indivisibile, perche, a norma dell'art 1316 cod civ, l'obbligazione e tale quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e stato considerato dalle parti contraenti. Pertanto, non possono soltanto alcuni degli eredi chiedere in giudizio ed ottenere, nei confronti del locatario, il pagamento, in loro favore, dell'intero ammontare del canone in denaro, avendo ciascuno di essi diritto al pagamento di una parte del canone corrispondente alla misura della sua quota ereditaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)