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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21123 del 19/07/2023 (Rv. 668379 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Modello comunitario - Violazione della privativa - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova delle conseguenze dannose dell'illecito anche in via equitativa - Necessità.
Stato
decisa il 2023-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668379-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di modello comunitario, il danno provocato dalla commercializzazione di prodotti in violazione della privativa non può ritenersi "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito connesso alla distorsione della concorrenza, comunque da eliminare, richiede di essere dedotto e provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità ex art. 1226 c.c.

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2592, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2002 num. 6 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)