Sez. 3, Sentenza n. 6068 del 18/12/1978 (Rv. 395888 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI UN FONDO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO DI UN FONDO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di alienazione a titolo oneroso di un fondo rustico, l'efficacia della dichiarazione di riscatto compiuta dall'affittuario coltivatore diretto deve ritenersi - in analogia con quanto disposto dall'art 8 della legge n 590 del 1965 in materia di prelazione - sospensivamente condizionata al rimborso del prezzo, ovvero, nel caso di incertezza sull'effettivo importo della somma da rimborsare, all'offerta anche non formale, purche seria (in quanto ragionevolmente proporzionata) della presumibile somma dovuta, da effettuarsi nei termini stabiliti dai commi sesto e settimo dell'art 8 citato. (Conf 3498/76, mass n 382248).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)