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Sez. 6, Sentenza n. 11095 del 24/06/1999 Ud. (dep. 28/09/1999) Rv. 214336 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO | Detenzione materiale della cassa - Unica ipotesi - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: funzionario preposto alla manutenzione di edificio demaniale.
Stato
decisa il 1999-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214336-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO

In tema di peculato, la nozione di disponibilità del denaro pubblico da parte del pubblico ufficiale non può essere ristretta al caso della detenzione materiale della "cassa". Invero, l'uscita del denaro dalla "cassa" è il momento terminale di quello che normalmente è un procedimento complesso, al quale il "cassiere" è estraneo se non per quanto concerne l'erogazione materiale del denaro disposta da altri. (Nella fattispecie, i funzionari che sovraintendevano alla manutenzione degli immobili demaniali non erano al tempo stesso i cassieri materiali delle somme da erogarsi, ma erano coloro ai quali era affidata una dotazione in denaro - di cui avevano la disponibilità - da erogarsi dal cassiere esclusivamente a prestazioni svolte dalle ditte private a seguito di loro approvazione di apposite fatture).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)