Sez. 1, Sentenza n. 9119 del 14/03/1978 Ud. (dep. 07/07/1978) Rv. 139649 - 01
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTO AMMINISTRATIVO - LIMITI DEL SINDACATO.*
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTO AMMINISTRATIVO - LIMITI DEL SINDACATO.*
Il potere-dovere del giudice ordinario di verificare la legittimita dell'atto amministrativo trova il suo limite nella valutazione intrinseca del potere discrezionale riservato alla pubblica amministrazione. Il vizio logico-giuridico del provvedimento, pertanto, puo tradursi in un vizio di legittimita - come tale pienamente sindacabile - solo nel caso in cui l'atto manchi del tutto di motivazione, ovvero nel caso che questa sia manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposto di fatto e conclusione, cosi da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)