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Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessita' per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace e' istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

2. L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

1. L'Alto Commissario per la Sicilia:

  1. a) sovraintende nel territorio dell'isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonche' agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

  2. b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorita' civili dell'Isola e ne assicura l'unita' di indirizzo;

  3. c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.
    Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

  4. d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia.

Art. 3

1. Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

  1. a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle Opere pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 e il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R. decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attivita' delle pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a queste inerenti.

2. Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

  1. b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

3. Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 5

1. L'Alto Commissario e' nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

1. L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

1. E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di trentasei membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

2. I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle Opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanita' pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, il direttore generale del Banco di Sicilia, il direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e il direttore generale della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

4. L'Alto Commissario puo' affidare la trattazione di determinadi affari rientranti nella sua competenza a singoli componenti della Consulta.

Art. 8

1. Limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, l'Alto Commissario interviene al Consiglio dei Ministri senza voto deliberativo, per sottoporre all'esame dello stesso le sue proposte e i voti formulati dalla Giunta Consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo nei riguardi dell'Isola.

2. Egli corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le Autorita' del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 9

1. I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza delle Amministrazioni centrali.

Art. 10

1. L'Alto Commissario provvede al funzionamento del proprio ufficio con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalita' stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

2. Il numero del personale comandato ed avventizio sara' determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 11

1. All'Alto Commissario, ove non sia gia' provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico, spetta una indennita' di carica ed, in ogni caso, una indennita' di rappresentanza.

2. La misura di dette indennita' sara' determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 12

1. Con decreto del Capo del Governo verra' stabilita l'indennita' spettante ai componenti della Giunta consultiva.