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Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici

Testo in vigore al

Art. 7

1. Al bilancio di ciascuno esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale degli assegni familiari, e la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684.

2. Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, previo parere del Comitato speciale suddetto, e' destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione negli esercizi futuri.

3. Le attivita' residue di ciascun esercizio saranno destinate agli scopi di cui all'art. 10, nei limiti che saranno fissati per ciascuna categoria professionale in base agli articoli 8 e 9.

4. I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

Art. 8

1. Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale degli assegni familiari, a determinare sulle attivita' residue di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilita' per gli scopi previsti all'art. 10, attribuibile a ciascuna delle categorie professionali per le quali, dalle registrazioni contabili della gestione, risulti una eccedenza attiva e a proporre i provvedimenti che si rendano necessari nei riguardi delle altre categorie.

Art. 9

1. Ai fini di cui all'articolo precedente viene determinata la differenza per ogni categoria professionale fra l'importo dei contributi riscossi e quello degli assegni corrisposti ivi compresa la quota parte delle spese di amministrazione e di vigilanza.

2. Per le categorie professionali per le quali risulti una differenza passiva sono prelevate le somme occorrenti a copertura di essa dalle differenze attive risultanti per le altre categorie.

3. Il prelevamento e' fatto con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi durante l'esercizio per ciascuna categoria.

4. L'eccedenza attiva che per ciascuna categoria risultera' dopo il prelevamento predetto, costituira' la quota parte dell'avanzo dell'esercizio disponibile nei confronti della categoria interessata per gli scopi di cui all'art. 10.

5. Per le categorie nei rapporti delle quali risulti una differenza passiva possono essere aumentati corrispondentemente i contributi, secondo la procedura prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 3.

Art. 10

1. Le disponibilita' risultanti per ciascuna categoria professionale a norma degli articoli 8 e 9 sulle attivita' residue previste al penultimo comma dell'art. 7, sono destinate, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari;

  1. a) per una quota parte nei confronti delle categorie dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria, costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI, e all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale, riconosciuto con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936, e nei confronti delle altre categorie ed enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;

  2. b) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, regolate da leggi o da contratti collettivi di lavoro stipulati fra le Confederazioni competenti, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilita' si riferiscono.

2. Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria a norma della lettera a) del comma precedente viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.

Art. 11

1. Sovrintende alla Cassa il Comitato speciale per gli assegni familiari, previsto nell'art. 18 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso e distinto in quattro sezioni per l'industria, per l'agricoltura, per il commercio e le professioni e le arti, e per il credito e assicurazione.

2. Il Comitato per gli assegni familiari e' composto dai seguenti membri:

  1. a) per tutte le sezioni il direttore generale del la previdenza e dell'assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

  2. b) inoltre, per ciascuna delle sezioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e professioni e arti e del credito e assicurazione, tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

  3. c) infine per la sezione dell'industria un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile e per la sezione dell'agricoltura un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che essi furono chiamati a sostituire.

4. Alle riunioni del Comitato e delle sezioni interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi per l'esame di questioni particolari i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.

Art. 12

1. Le funzioni di cui all'art. 184 e seguenti del Codice di commercio e alla legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, sono esercitate da un Collegio di sindaci presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

2. I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale degli assegni familiari e delle relative sezioni.

Capo II. Disposizioni per i dipendenti da Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici.

Art. 13

1. Le disposizioni della presente legge e quelle del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, non si applicano:

  1. a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa;

  2. b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;

  3. c) al personale degli altri Enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo o non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti;

  4. d) al personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle Casse di risparmio e degli altri enti equiparati, il cui trattamento di famiglia sia regolato da accordi tra le Confederazioni sindacali competenti.

Art. 14

1. Ai sensi dell'art. 13 s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di un'aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.

2. Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta puo' consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.

Art. 15

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro competente di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti i limiti e le condizioni di applicazione del trattamento di famiglia per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 13.

Art. 16

1. Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici non escluso dalla applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi, a norma dell'art. 13 della presente legge o a quello per il quale non siasi provveduto al trattamento di famiglia previsto dallo stesso articolo entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, il personale predetto puo', con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e coi Ministri interessati, essere aggregato distintamente per Amministrazioni o per enti ad una delle categorie professionali previste al precedente art. 3, avuto riguardo alle affinita' che esso presenta con le categorie predette.

2. Il decreto di aggregazione ha effetto dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle casse di risparmio e degli altri Enti equiparati per il quale non si sia provveduto al trattamento di famiglia, rimane nella categoria del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

4. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e cogli altri Ministri interessati, puo' essere aggiunta alle altre categorie professionali, determinate all'art. 3 della presente legge, una categoria distinta per il personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, non usufruente di un trattamento di famiglia ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14, che non possa essere assimilato, a norma del primo comma, alle categorie predette.

5. Con lo stesso Regio decreto saranno determinati, in apposita tabella, modificabile con la stessa procedura, gli assegni e i relativi contributi per il personale predetto e stabilite le modalita' di erogazione degli assegni e di riscossione dei contributi.

6. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale terra' per la categoria suddetta una contabilita' distinta a norma dell'art. 6 della presente legge.

Capo III. Disposizioni transitorie.

Art. 17

1. Al pareggio delle gestioni regolate dal R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, si provvede mediante prelevamento dalle gestioni attive e la devoluzione a quelle deficitarie di una quota nella misura necessaria allo scopo, sugli avanzi netti verificatisi prima dell'applicazione della presente legge, restando soppresso il concorso dello Stato previsto dal citato Regio decreto-legge a favore delle gestioni dell'industria e dell'agricoltura.

2. Tale quota e' fissata per ciascuna gestione, avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il surricordato Comitato speciale degli assegni familiari.

3. Al bilancio di ogni esercizio delle gestioni predette fanno carico, oltre gli oneri e le spese previste dall'art. 23 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, anche le contribuzioni dovute per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo a norma dell'articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684.

4. Sono pure imputati:

  1. a) al bilancio per l'esercizio 1939 della gestione dell'industria, l'onere dei maggiori assegni per i figli e degli assegni per la moglie e i genitori corrisposti nel dicembre dello stesso anno e il gettito dei contributi relativi;

  2. b) al bilancio dello stesso esercizio della gestione del commercio, l'onere dei maggiori assegni per i figli corrisposti per il mese predetto e i contributi accertati per l'ultimo trimestre del 1939.

Le attivita' nette della gestione degli assegni familiari agli operai dell'industria, regolata dal R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, dalla legge di conversione 18 gennaio 1937-XV, n. 404, e dai decreti Ministeriali 11 settembre 1936-XIV e 14 aprile 1937-XV, sono devolute al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, previsto dall'art. 33 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, restando soppresso, per tale gestione, il concorso dello Stato di cui all'art 5 del R. decreto-legge precitato 21 agosto 1936-XIV, n. 1632.

Art. 18

1. Gli avanzi residui delle gestioni previste dal R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, detratta la quota di cui all'articolo precedente e previa devoluzione al Fondo di riserva di cui all'art. 7 della presente legge di una quota di essi pari al 10 per cento, sono destinati, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Sezione competente del surricordato Comitato speciale per gli assegni familiari:

  1. a) nei riguardi della gestione dell'industria per la corresponsione con decorrenza dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 30 aprile 1940-XVIII agli operai dell'industria e a quelli aggregati alla gestione stessa, degli assegni per i congedi matrimoniali, previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI e per la rimanenza all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI e agli altri Enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, in relazione alla parte degli avanzi riferibili alle categorie stesse;

  2. b) nei riguardi della gestione del commercio per la corresponsione in conformita' del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII, fino al 30 aprile 1940-XVIII di premi di natalita' a favore dei lavoratori del commercio e a quelli aggregati alla gestione stessa o per la rimanenza all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale riconosciuto con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936;

  3. c) nei riguardi delle altre gestioni ad enti, istituzioni o iniziative per la formazione professionale dei lavoratori e per l'assistenza di famiglie numerose secondo le norme che saranno fissate con contratti collettivi stipulati fra le confederazioni competenti.

Gli assegni per i congedi matrimoniali agli operai dell'industria previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI sono fissati nella misura uniforme di lire 350 per gli operai e 250 per le operaie e il loro pagamento e' fatto dai datori di lavoro, secondo le norme fissate dal contratto collettivo di lavoro 10 agosto 1939-XVII per conto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che ne fara' rimborso sulle disponibilita' di cui alla lettera a).

2. Dal 1° maggio 1940-XVIII cessano di aver vigore le norme per il prelevamento sugli avanzi delle gestioni degli assegni familiari delle somme occorrenti per la corresponsione degli assegni relativi al pagamento dei congedi matrimoniali previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI.

3. Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII, concernenti i premi di natalita' ai lavoratori del commercio, restano in vigore solo per la corresponsione di premi di natalita' al personale, con qualifica di impiegato o di razza non ebraica, la cui retribuzione superi le lire 1.500 e non le 2.000 lire e che non sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e natalita'.

4. Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme relative ai premi di nuzialita' e natalita' del contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI, per i lavoratori del credito ed assicurazione e dei servizi tributari appaltati, restano solo in vigore per la corresponsione di premi integrativi delle prestazioni dell'assicurazione per la nuzialita' e natalita' a favore dei lavoratori predetti, pari alla differenza dei premi previsti dal contratto precitato e le prestazioni dell'assicurazione stessa.

5. All'onere per il pagamento dei premi previsti dai due comma precedenti si provvede coi contributi di cui alle tabelle allegate C per il commercio e D per il credito e assicurazione e servizi tributari appaltati.

6. Il disavanzo eventuale risultante al 30 aprile 1940-XVIII nella gestione del fondo per i premi di nuzialita' e natalita' a favore dei lavoratori predetti, e' coperto con una quota parte, da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, degli avanzi disponibili per la categoria a norma dell'art. 10.

Capo IV. Disposizioni finali.

Art. 19

1. Fino a nuova disposizione, rimangono in vigore, per ciascuna categoria, le norme relative ai requisiti e limitazioni per il diritto agli assegni e alle modalita', per la corresponsione di essi e per il pagamento dei contributi, contenute nei contratti collettivi in vigore, che non siano contrarie alla presente legge.

Art. 20

1. Per tutte le categorie dei lavoratori dell'agricoltura gli assegni familiari spettano a coloro che risultino inscritti negli elenchi previsti dai provvedimenti di attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e che ne abbiano diritto a norma delle disposizioni vigenti.

2. Gli assegni familiari ai lavoratori avventizi, che ne abbiano diritto, sono corrisposti nel 1940 secondo la procedura prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, e per il numero delle giornate di presunta occupazione stabilite dalle norme contenute nelle convenzioni provinciali stipulate in applicazione della procedura stessa.

3. Dal 1° gennaio 1941-XIX gli assegni ai lavoratori avventizi sono corrisposti in ogni anno per un numero di giornate non superiore a quello delle giornate di presunta occupazione che risultano per ciascuna provincia dalla ripartizione fra i tre gruppi di abituali, occasionali ed eccezionali del numero complessivo delle giornate di lavoro accertate per l'anno al 1° gennaio nei riguardi dei lavoratori stessi ai fini della riscossione dei contributi.

4. I criteri per la ripartizione predetta sono indicati dalla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e approvati dal Ministero delle corporazioni.

5. Il numero delle giornate in ogni anno, per le quali spettano gli assegni, e' determinato per ogni provincia, nei confronti di ciascuno dei tre gruppi predetti, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 21

1. Ferme rimanendo le disposizioni, di cui al precedente articolo, e le modalita' previste per la corresponsione degli assegni dalla tabella B, allegata alla presente legge, l'applicazione degli assegni previsti dalla tabella stessa per la moglie e i genitori, resta sospesa fino alla data da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni.

2. L'applicazione dei contributi previsti dalla tabella precitata e' fatta, salvo quanto dispone il comma seguente, nella misura prevista dal R. decreto 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2173, e dagli altri provvedimenti che potranno adottarsi in attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138.

3. Nei riguardi di particolari categorie di lavoratori o di singoli datori di lavoro agricoli, anche se non rappresentati dalle Confederazioni dei lavoratori dell'agricoltura o degli agricoltori peri quali non si applichi la procedura prevista per la corresponsione degli assegni dall'art. 20 della presente legge o quella stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, il Ministro per le corporazioni puo', con proprio decreto, rimettere in vigore, anche con opportuni adattamenti, le modalita' per la corresponsione degli assegni e per il versamento dei contributi, previste dagli articoli 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239.

Art. 22

1. Il Governo del Re e' autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100:

  1. a) ad emanare le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'attuazione della presente legge con riguardo pure alla procedura di riscossione dei contributi e di erogazione degli assegni;

  2. b) a sopprimere, modificare, integrare le norme che regolano la materia degli assegni familiari;

  3. c) a riunire e coordinare in un unico testo le norme stesse.

Per le contravvenzioni alle norme predette e a quelle regolamentari e' stabilita la pena dell'ammenda fino a lire 500.

Art. 23

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

2. Da tale data sono abrogati gli articoli 3, 9, n. 5, 12, 17, 27 e 30 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, e le tabelle allegate, nonche' gli articoli 5 comma 2, 14, 21, 23, 24, 28, 54, 56, 57, del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, il R. decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1897, e le norme riguardanti la misura degli assegni familiari e dei contributi relativi contenute nei contratti collettivi e trasfuse nelle tabelle allegate, nonche' tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.